Pubblicato il: 15/04/2025
Sebbene non vi sia un obbligo generale di emissione, in taluni casi la presenza di una fattura con più intestatari costituisce condizione indispensabile per beneficiare di deduzioni o agevolazioni, specialmente quando più soggetti partecipano alla spesa.
Definizione e ambiti d’uso della fattura cointestata
Una fattura si considera “cointestata” quando riguarda una prestazione erogata nei confronti di più persone fisiche. Tali documenti vengono generalmente utilizzati in contesti in cui il pagamento viene effettuato congiuntamente da più soggetti. È un caso tipico, ad esempio, l’acquisto condiviso di un bene, oppure una prestazione professionale ricevuta da una pluralità di destinatari.
È altresì frequente l’impiego della fattura cointestata in ambito notarile o legale, quando la consulenza è richiesta congiuntamente da più clienti, come può accadere per pratiche ereditarie o atti riferiti a immobili in comunione.
Detrazioni e agevolazioni: quando è utile indicare più soggetti?
Anche, se in linea generale, il diritto alla detrazione compete esclusivamente a chi figura come intestatario della fattura, vi sono delle eccezioni. In alcune ipotesi, per accedere a benefici come l’IVA agevolata al 4% per i disabili, è essenziale che risulti con chiarezza chi abbia effettivamente usufruito della prestazione, anche quando non è lei/lui ad averla pagata.
In relazione a tali agevolazioni, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i vantaggi fiscali previsti dalla Legge 104 spettano al soggetto portatore di handicap oppure al familiare convivente che lo ha fiscalmente a carico.
Per essere considerato a carico, un soggetto non deve superare determinati limiti di reddito:
- 4.000 euro annui per figli fino a 24 anni;
- 2.840,51 euro per gli altri.
A seconda della situazione anagrafica e fiscale, si configurano scenari diversi:
- se la fattura è intestata al familiare, è necessario che sia esplicitato che la prestazione è stata resa al disabile, con indicazione del suo codice fiscale;
- se entrambi i genitori contribuiscono alla spesa, la fattura deve specificare le rispettive quote di partecipazione per poter fruire della detrazione in proporzione;
- anche se la fattura è intestata al disabile fiscalmente a carico, la detrazione può essere fruita dal familiare che lo ha a carico;
- se invece il disabile non è a carico, la detrazione spetta solo a lui, e la fattura deve essere a lui intestata.
Interventi edilizi su immobili in comproprietà: come gestire le fatture?
Complessa è anche la materia delle detrazioni legate agli interventi su immobili. Quando l’immobile è in comproprietà, ad esempio da due coniugi, e si effettuano lavori di ristrutturazione, si pone il problema di come emettere correttamente le fatture.
La Circolare 28/E del 2022 dell’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti: la detrazione, ai sensi dell’art. 16 bis del T.U.I.R., spetta a ciascun comproprietario in relazione alla quota di spesa effettivamente sostenuta, indipendentemente da chi risulti intestatario della fattura. Tuttavia, affinché ciascun comproprietario possa fruire della propria quota, è necessario che nella fattura siano indicate le percentuali di partecipazione.
Ad esempio, anche se la fattura è intestata a un solo coniuge, è sufficiente che venga specificato che il secondo coniuge ha partecipato per una determinata quota, inserendo i codici fiscali di entrambi. Questo consente di ripartire correttamente il beneficio fiscale.
Modalità di compilazione della fattura con più intestatari
Per quanto riguarda la compilazione, nelle fatture elettroniche si devono indicare i dati anagrafici e fiscali di uno solo dei cointestatari nella sezione “Identificativi Fiscali”. I dati dell’altro soggetto – o degli altri – possono essere inseriti nel campo “Oggetto/Causale” o nel blocco “Altri dati gestionali”.
La Risoluzione 87/E/2017 conferma questa modalità operativa: il sistema riconosce il documento come valido se la presenza degli altri soggetti è correttamente riportata nei campi di testo libero, purché ne emergano chiaramente l’identità e la quota di spesa.
Le regole sopra esposte trovano applicazione in tutte le situazioni in cui si intenda beneficiare di detrazioni, quali:
- spese mediche;
- canoni di locazione per studenti fuori sede;
- trasporti pubblici;
- istruzione scolastica e universitaria;
- attività sportive per ragazzi.
Se, infine, il figlio o il soggetto beneficiario non è fiscalmente a carico, l’unico titolato a beneficiare della detrazione sarà proprio lui, e la fattura dovrà essere a lui intestata.
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