Pubblicato il: 27/01/2025
Dall’analisi dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano emerge che i lavoratori da remoto nella Pubblica amministrazione saliranno a 605 mila circa nel 2025 dai 500 mila del 2024.
Complice dell’incremento atteso per quest’anno è la disciplina introdotta dal nuovo contratto per il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto delle Funzioni Centrali, firmato nel novembre 2024, che prevede l’erogazione del buono pasto laddove "le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza".
Il fine dei buoni pasto è quello di garantire il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell’attività lavorativa al lavoratore, obbligato a rendere la prestazione in un orario comprensivo della fisiologica pausa pranzo e in un luogo diverso dalla sede in cui viene svolto il lavoro. Secondo le regole dettate dall’ INPS, costituisce requisito indispensabile per l’accesso al beneficio, di norma, il compimento nell’arco della giornata di almeno 6 ore complessive di lavoro effettivo.
La disciplina relativa ai buoni pasto – sembra utile ricordare – è contemplata dal regolamento del Ministero dello Sviluppo economico n. 122 del 7 giugno 2017. La normativa richiamata definisce il buono pasto come "un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono" e utilizzabile "esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato".
La normativa deve essere letta congiuntamente con gli accordi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale che, generalmente, disciplinano l’erogazione dei buoni pasto nel proprio settore di riferimento.
Occorre poi segnalare il parere pubblicato il 23 dicembre 2022 con il quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ribadisce che ciascuna amministrazione, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, può assumere le decisioni ritenute più opportune per l’erogazione di buono pasto in favore dei dipendenti ammessi al lavoro agile.
Questo importante parere determina alcuni principi fondamentali in materia di buono pasto in favore dei dipendenti che eseguono la prestazione lavorativa in modalità agile. In particolare:
- non esiste nessun divieto a livello normativo sull’erogazione del buono pasto nelle giornate lavorative di lavoro agile;
- ogni amministrazione nell’ambito della propria autonomia organizzativa è libera di stipulare accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative che prevedono il riconoscimento del buono pasto nelle giornate lavorative di lavoro agile;
- il lavoro agile è possibile anche durante le giornate lavorative che si prolungano oltre le 6 ore lavorative.
Ne consegue, pertanto, che ogni diniego sul riconoscimento del buono pasto nelle giornate di lavoro agile, che le amministrazioni vorranno sostenere, dovrà essere adeguatamente motivato, con la piena assunzione delle responsabilità connesse in riferimento agli impedimenti organizzativi, procedurali e tecnici che ne impedirebbero l’accoglimento.
Infine si ricorda che, con l’ordinanza 27 settembre 2024, n. 25840, la Cassazione ha confermato la decisione assunta dalla Corte di Appello di Napoli, secondo cui il ticket mensa costituisce a pieno titolo una componente della retribuzione e, in quanto tale, dev’essere garantito anche durante le ferie.
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