Pubblicato il: 21/03/2025
Più nel dettaglio, si tratta di un trattamento economico che l’INPS riserva ai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, ai lavoratori autonomi (ad esempio, artigiani, commercianti o coltivatori diretti) e a quelli iscritti alla Gestione Separata.
La prestazione è riconosciuta in favore di chi soffre di infermità fisica o mentale tale da determinare una riduzione della capacità lavorativa pari a meno di un terzo: cioè, l’invalidità deve superare i due terzi e la restante capacità lavorativa deve essere minore di un terzo.
Altro presupposto è quello dei contributi versati. Infatti, è necessario che il soggetto abbia maturato almeno cinque anni di assicurazione e almeno cinque anni di contributi (260 settimane), di cui almeno tre anni (156 settimane) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Sino ad oggi, i dipendenti pubblici affetti da patologie invalidanti potevano chiedere di essere dispensati dal servizio ed andare in pensione anticipatamente, se l’invalidità non consentiva la prosecuzione del rapporto.
Adesso, con le nuove regole introdotte dal decreto citato – in maniera analoga a quanto già accade nel settore privato – se il dipendente pubblico ha un’invalidità superiore al 66%:
- può continuare a lavorare (o essere assunto);
- ricevere l’assegno ordinario di invalidità (calcolato in base ai contributi versati);
- cumulare (in proporzione) l’assegno con lo stipendio.
La nuova regola si applica ai dipendenti pubblici assunti a partire dal 15 marzo, ovvero dopo l’entrata in vigore del D.L. 25/2025 e iscritti alle seguenti gestioni previdenziali:
- CTPS: Cassa per i Trattamenti Pensionistici ai dipendenti dello Stato;
- CPDEL: Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali;
- CPS: Cassa per le Pensioni ai Sanitari;
- CPI: Cassa per le Pensioni agli Insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate;
- CPUG: Cassa per le Pensioni agli Ufficiali Giudiziari, agli Aiutanti Ufficiali Giudiziari e ai Coadiutori;
- Fondi pensione di Ferrovie dello Stato e Poste Italiane.
La nuova regola non si applica al personale dei comparti sicurezza, difesa, vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico.
Il cumulo – si ribadisce – è parziale. Ciò significa che l’assegno di invalidità viene ridotto in base al reddito da lavoro: più alto è lo stipendio, minore sarà l’importo dell’assegno.
L'assegno d'invalidità è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.
Al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l’assegno ordinario di invalidità viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia. La domanda per ottenere l’assegno deve essere presentata online all’INPS. Il trattamento di fine servizio e di fine rapporto o equipollenti, per i soggetti che abbiano fatto richiesta dell'assegno, viene erogato nel termine di 90 giorni.
Vai alla Fonte [mc4wp_form id="5878"]