Written by 8:40 am Views: [tptn_views]

Ferie non godute nel 2024, ecco entro quanto devi smaltirle nel 2025 per non perderle: scadenza, calcoli e regole

Pubblicato il: 29/12/2024

Nel 2025, la scadenza per godere delle ferie dipenderà dall’anno di maturazione, ovvero:
  • le ferie relative all’anno 2023 devono essere fruite entro il 30 giugno 2025. La possibilità di usufruirne in modo continuativo, se richiesto dal lavoratore, era prevista fino al 31 dicembre 2023;
  • le ferie relative all’anno 2024 devono essere fruite entro il 31 dicembre 2024 (possibilità di usufruirne in modo continuativo se richiesto dal lavoratore) e non oltre il 30 giugno 2026;
  • le ferie relative al 2025 devono essere godute entro il 31 dicembre 2025 e, successivamente, entro il 30 giugno 2027.

Il periodo di fruizione dipende anche dalla frazionabilità delle ferie: il Ministero del Lavoro, con la Circolare 8/2005, ha definito tre principali periodi di fruizione:
  • due settimane ininterrotte, da godere nell’anno di maturazione;
  • altre due settimane (o periodo residuo), da fruire entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione;
  • eventuali giorni extra, che possono essere frazionati anche oltre i minimi legali, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo.
Se il contratto collettivo prevede un termine più breve per fruire delle ferie, il superamento di questo termine non comporta la perdita delle ferie, ma una violazione del contratto.
Per quanto riguarda le ferie eccedenti le 4 settimane, se previste da contratto, devono essere fruite entro i termini stabiliti dagli accordi, altrimenti seguendo gli usi aziendali.
Le sanzioni per le aziende che non rispettano le scadenze
Le aziende che non rispettano le scadenze per l'utilizzo delle ferie rischiano sanzioni economiche. Le multe previste per il mancato rispetto delle scadenze variano a seconda della gravità della violazione:
  • da 120 a 720 euro per le violazioni comuni;
  • da 480 a 1.800 euro se la violazione riguarda più di cinque lavoratori o si verifica per almeno due anni consecutivi;
  • da 960 a 5.400 euro se la violazione coinvolge più di dieci lavoratori o dura per almeno quattro anni.

Inoltre, se le ferie non sono godute entro il 30 giugno, il datore di lavoro deve comunque versare i contributi previdenziali e assistenziali sulle ferie non fruite.
Il lavoratore che non ha avuto la possibilità di fruire delle ferie nei tempi stabiliti può anche chiedere al datore di lavoro un risarcimento per danni alla salute o al benessere psicofisico.
Diritto alle ferie e formula per il calcolo
L’articolo 10 del D.Lgs. 66/2003 stabilisce che ogni lavoratore abbia diritto a un minimo di 4 settimane di ferie all’anno, per un anno intero di lavoro. Tuttavia, i contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) possono prevedere un numero maggiore di giorni di ferie.
Per chi non ha lavorato per un anno completo, la legge stabilisce che le ferie vengano calcolate in base ai mesi effettivi di lavoro. La formula per calcolare le ferie spettanti è:
(numero di giorni/ore di ferie per un anno intero) ÷ 12) × mesi di lavoro = ferie spettanti.
Nel caso di assenze che impediscano la maturazione delle ferie, come l'aspettativa non retribuita, i permessi non retribuiti, o le assenze ingiustificate, il periodo di ferie si riduce proporzionalmente.

Vai alla Fonte [mc4wp_form id="5878"]
Close