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Ferie non godute, ti spetta sempre il pagamento se hai un contratto a tempo determinato: ecco per chi, novità Cassazione

Pubblicato il: 03/04/2025

Al fine di prevenire il sorgere di ulteriore contenzioso in materia, il Ministro dell’Istruzione e del Merito (MIM), con la nota del 27 marzo 2025, fa il punto della situazione riguardo alla possibilità di monetizzare le ferie non fruite dal personale docente con contratto a tempo determinato.
Nel documento, innanzitutto, si ricostruisce il quadro normativo in materia, richiamando nello specifico l’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, con cui il legislatore:
  • da un lato, ha cristallizzato, in via generale, l’obbligo di fruizione delle ferie da parte del personale appartenente alla pubblica amministrazione e, segnatamente, codificato l’inibizione della c.d. monetizzazione delle ferie non godute in costanza di rapporto di lavoro, le quali, pertanto, «non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi». Ad avallo della forza imperativa di tale norma, il provvedimento normativo in parola dispone, al contempo, che «la violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile»;
  • dall’altro, ha inserito, con le modifiche ex L. 228/2012, una disciplina derogatoria in favore del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi del quale «il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
Il MIM poi ricorda che, stante la disciplina riportata nel CCNL Istruzione 2019-2021, le ferie per il personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. La nota indica come calcolarle: applicando, cioè, il rapporto tra i giorni di ferie spettanti e la durata del contratto, seguendo la proporzione 30 o 32 giorni su 360.
Con specifico riferimento al periodo di godimento, l’art. 1, comma 54, L. n. 228 del 2012 dispone che «il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali».

Ebbene, sull’interpretazione di tale disposizione, da ultimo, è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16715/2024, stabilendo che i docenti non di ruolo non possono essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative).
Tale pronuncia si fonda sull’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, laddove si definisce il diritto alle ferie retribuite come fondamentale e di fatto irrinunciabile, in quanto diretto al recupero delle energie psicofisiche spese dal lavoratore per la prestazione lavorativa svolta.
La Corte di Giustizia europea, dal canto suo, ha poi ripetutamente affermato che il succitato art. 7 della direttiva 2003/88/CE vada interpretato nel senso che esso "osta ad una normativa nazionale che preveda il mancato riconoscimento dell’indennizzo per le ferie di cui il lavoratore non abbia potuto usufruire per causa al medesimo non imputabile prima della data della cessazione del rapporto" (sul punto si v. Corte UE 18.01.2024 in causa C-218/22, punti da 48 a 50).

Alla luce del suesposto quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale il MIM chiarisce che, qualora la durata del contratto non abbia consentito la fruizione delle ferie, il lavoratore ha diritto a una indennità economica da calcolarsi sulla base della differenza tra i giorni maturati e quelli teoricamente fruibili. Tale differenza, una volta decurtata dei giorni eventualmente goduti, indica il numero di giornate da monetizzare.


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