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Ferie, ti spettano insieme ai permessi retribuiti anche in cassa integrazione a orario ridotto: nuova sentenza

Pubblicato il: 31/12/2024

Tra i diritti riconosciuti ai lavoratori, le ferie e i permessi sono indubbiamente tra quelli più rilevanti. Le ferie, generalmente quantificate in giorni, anche se spesso riportate in ore sulle buste paga, si distinguono in maturate, fruite e residue. I permessi, invece, vengono calcolati esclusivamente in ore, non sono soggetti a un limite minimo e vengono disciplinati principalmente dai contratti collettivi di lavoro.
Una recente pronuncia giudiziaria si è soffermata proprio su questi strumenti, entrambi retribuiti e mirati al recupero delle energie psicofisiche dei lavoratori. In particolare, il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza n. 351/2024, ha sancito un principio di grande interesse: ferie e permessi devono essere riconosciuti integralmente anche nei casi di cassa integrazione ordinaria con riduzione dell’orario, senza alcuna penalizzazione per il lavoratore coinvolto. La sentenza citata rappresenta pertanto un significativo precedente, in grado di influenzare numerosi casi analoghi.

Un gruppo di dipendenti di un’azienda metalmeccanica della zona di Ascoli, assistito da un’organizzazione sindacale, ricorreva al Tribunale, al fine di ottenere il riconoscimento di ferie e permessi maturati durante un periodo di cassa integrazione, dovuto a ragioni sanitarie connesse alla pandemia da Covid-19. I ricorrenti, infatti, contestavano all’azienda di aver calcolato ferie e permessi esclusivamente in base ai giorni effettivamente lavorati, senza però tenere conto del periodo di quasi un anno in cui erano stati messi in cassa integrazione.
Gli avvocati dei lavoratori contestavano questa scelta, ritenendola lesiva del diritto al completo recupero psicofisico e in violazione di varie disposizioni, tra cui il D.Lgs. 66/2003 (Norme in materia di orario di lavoro), l'art. 2109 del c.c. e l’art. 10, sezione IV, titolo III del CCNL Metalmeccanici Industria, i quali prevedono il calcolo dei diritti maturati su base mensile. La cassa integrazione, inoltre, non era stata applicata a zero ore, ma per riduzioni parziali dell’orario di lavoro, con periodi di attività alternati a sospensioni temporanee inferiori ai 15 giorni.
Il giudice si è trovato, quindi, a decidere se i diritti maturati dovessero essere riconosciuti in forma piena o proporzionale al tempo effettivamente lavorato.

Per risolvere la controversia, il Tribunale ha analizzato le varie tipologie di cassa integrazione previste dalla legge, ossia ordinaria e straordinaria, a zero ore e ad orario ridotto. Dopodiché, si è avvalso del consolidato orientamento della Cassazione (sentenza n. 3603/1986). Quest’ultima ha stabilito che il diritto alle ferie non può essere diminuito in proporzione alle ore non lavorate dai dipendenti in cassa integrazione a orario ridotto.
Nella sentenza, il Tribunale afferma che i periodi di ferie maturano anche in situazioni di lavoro ridotto, con i relativi costi suddivisi tra il datore di lavoro, per le ore lavorate, e il sistema di cassa integrazione, per la parte di riduzione.
Inoltre, viene ribadito che, in base al contratto dei Metalmeccanici, per chi presta servizio per almeno 15 giorni al mese (come appunto per i ricorrenti), ferie e permessi si considerano maturati sull’intero mese, a prescindere dal numero di ore effettivamente lavorate.
In virtù di questa decisione, i lavoratori ancora in servizio hanno ottenuto il ripristino di ferie e permessi, mentre per i pensionati è stato riconosciuto un risarcimento economico equivalente.

Con la sentenza n. 351/2024, il Tribunale di Ascoli Piceno ha, dunque, stabilito che i lavoratori in cassa integrazione ordinaria con riduzione oraria mantengono il diritto a ferie e permessi retribuiti, confermando la piena validità di tali diritti anche in situazioni di riduzione dell’orario.
Questa pronuncia non solo rappresenta una vittoria per i lavoratori, ma crea un precedente giuridico che spinge le imprese a rispettare i diritti contrattuali, anche durante fasi di crisi economica o organizzativa. Il ruolo della Cassazione si è rivelato determinante, così come il supporto dei sindacati locali, come la Fiom Cgil di Ascoli, che ha accolto con soddisfazione una decisione volta a rafforzare le tutele dei lavoratori.


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