Pubblicato il: 16/05/2025
Se hai mente di fare un soggiorno turistico in qualche piacevole località italiana, potresti domandarti di quali comfort sarà dotato l'hotel in cui soggiornerai. Sauna, piscina, wi-fi e tanto altro: la lista varia in base alla categoria dell'hotel (es. 3, 4 o 5 stelle) e alla tipologia di clientela (turismo leisure, business, famiglie, ecc.), ma una comodità a cui molti turisti non vogliono rinunciare – specialmente durante le vacanze nelle torride settimane estive – è l'aria condizionata.
Ebbene, cosa fare se – una volta arrivati nella struttura ricettiva – si scopre che l'impianto, pur compreso nella lista dei servizi al turista, non funziona o non è presente nella propria camera? In linea generale, l'art. 1175 del c.c. e l'art. 1375 del c.c. impongono alle parti del contratto di comportarsi secondo correttezza e buona fede e – conseguentemente – non si esclude la possibilità di agire in giudizio per il rimborso o il risarcimento, ma l'effettivo ottenimento di quanto richiesto – come anche il suo importo – varieranno da caso a caso e dipenderanno dalle condizioni contrattuali adottate e dalla gravità del disservizio patito.
Anzitutto, occorre verificare se l'assenza della climatizzazione rappresenta un inadempimento del contratto precedentemente firmato con l'albergatore o, nell'ipotesi di pacchetti turistici, con l'organizzatore del viaggio. Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, se l'altro contraente – al momento della prenotazione – aveva promesso l'aria condizionata perché tale servizio era esplicitamente citato tra quelli inclusi nel soggiorno in hotel, la sua mancanza è una palese violazione contrattuale perché l'albergatore o il tour operator non ha fornito quanto in origine pattuito.
Al contempo, se l'aria condizionata – pur non menzionata nel pacchetto dei servizi al cliente – era comunque ragionevolmente attesa in hotel per la sua categoria (numero di stelle), per gli alti costi di soggiorno oppure per il periodo dell'anno (si pensi alle calde settimane di agosto), la mancanza dell'impianto o il suo guasto – rimarca la giurisprudenza – costituiranno anch'esse violazioni dell'accordo contrattuale.
In presenza di un inadempimento contrattuale, il cliente potrà far valere adeguate contromisure e tutelarsi in tribunale attraverso uno di questi strumenti:
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riduzione del prezzo, il rimedio più comune in caso di inadempimenti parziali o meno gravi. Il cliente potrà pagare un prezzo minore e proporzionale alla diminuita utilità della prestazione. Mentre se il prezzo è già stato pagato, spetterà un rimborso parziale;
- risoluzione del contratto, che si applica nei casi più gravi, ossia quando il disservizio compromette in modo sostanziale la fruizione del soggiorno, rendendolo di fatto intollerabile o del tutto inutile. Comporta il rimborso integrale del prezzo pagato;
- risarcimento del danno, il quale si aggiunge agli altri rimedi se il disservizio ha prodotto altresì danni economici o disagi morali. Il cliente – in corso di causa – dovrà però dimostrare l'effettiva lesione subita.
In riferimento a quest'ultimo punto, quando la mancanza della refrigerazione ha determinato stress, disagio fisico e malessere, il danno non patrimoniale è qualificato come "danno da vacanza rovinata", ossia quel pregiudizio sofferto per la perdita di opportunità di relax e svago dovuta all'altro contraente (albergatore o tour operator) che non ha garantito la presenza del servizio. In termini pratici, se l'assenza di aria condizionata ha provocato notti insonni, nervosismo e la necessità di tenere le finestre aperte – con conseguente presenza di zanzare – compromettendo l'esperienza del soggiorno e dell'intera vacanza, si potrà avere diritto a un risarcimento per il danno morale o esistenziale subito.
Ricapitolando, se la mancanza del servizio di climatizzazione è un inadempimento contrattuale, il cliente (turista o viaggiatore) avrà a disposizione diversi rimedi legali, la cui efficacia sarà legata dalla gravità del disservizio, così come valutata dal giudice caso per caso, tenuto conto della nozione di importanza dell'inadempimento di cui all'art. 1455 del c.c. e di fattori quali – ad esempio – la durata del disservizio rispetto alla durata totale del soggiorno o lo scopo del viaggio.
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