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IMU 2025, ecco come non pagarla con la doppia abitazione principale: nuova sentenza

Pubblicato il: 13/03/2025

Il saldo dell’IMU è un appuntamento dovuto per i proprietari di seconde case, oltre che per i proprietari di terreni agricoli. L’IMU non è invece dovuta per le abitazioni principali, salvo che siano qualificate catastalmente come case di lusso.

Uno dei profili più controversi, nella disciplina dell'IMU, era quello concernente la definizione di abitazione principale e i requisiti per l’esenzione. In precedenza, per beneficiare dell’agevolazione, la normativa e la giurisprudenza richiedevano che l’intero nucleo familiare del proprietario avesse sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale nello stesso immobile.
Ad esempio, se i coniugi avevano residenze e dimore separate in due immobili diversi, situati nello stesso Comune, l’esenzione IMU poteva applicarsi solo a una delle due abitazioni.
Successivamente, in materia è intervenuta la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, ha cambiato le regole dell'esenzione IMU per l'abitazione principale. La Consulta ha infatti stabilito che, ai fini dell'esenzione, per “abitazione principale deve intendersi l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.

La Corte costituzionale ha, quindi, contestato l’assunto che prevedeva l’agevolazione IMU solo nel caso in cui l’immobile posseduto venisse utilizzato come abitazione principale di tutto il nucleo familiare. Dopo la sentenza, pertanto, i coniugi che risiedono ed hanno dimora abituale in due differenti immobili hanno diritto entrambi all’esenzione IMU, e questo a prescindere dal Comune in cui detti immobili si trovino.

La decisione della Corte Costituzionale di qualche anno fa è stata confermata anche dai giudici della Corte di cassazione con la recente ordinanza n. 4292/2025. La Cassazione ha consolidato i criteri interpretativi elaborati in precedenza dalla Consulta, chiarendo come non sia più richiesto che il nucleo familiare viva nello stesso immobile perché si possano garantire, a entrambi i coniugi, gli stessi benefici fiscali. In questo modo si consente alle coppie che vivono in abitazioni differenti, per esigenze personali o di lavoro, di richiedere l’esenzione per ognuna delle due abitazioni. Al contempo si evitano anche eventuali contenziosi con i Comuni che, in precedenza, potevano contestare la richiesta di esonero dal pagamento ritenendo “seconda casa” l’immobile in cui non viveva il nucleo familiare.

Al fine del riconoscimento della dimora abituale, un parametro ritenuto utile dalla consolidata giurisprudenza è quello costituito dai consumi delle utenze a rete (Cass. n. 8627/2019). Tuttavia, sul punto la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sentenza n. 432 del 10 febbraio 2025, ha stabilito che gli scarsi consumi delle utenze domestiche, comunque, non giustificano la revoca dell’agevolazione IMU prima casa per il venir meno del requisito della dimora abituale. La Corte fa presente che gli scarsi consumi vanno contestualizzati rispetto al caso specifico.

Invero, nella fattispecie sottoposta al suo esame, il contribuente viveva in un alloggio condominiale privo dell’utenza comune del gas e gli scarsi consumi elettrici erano giustificati dal tipo di lavoro svolto, che lo portava a essere presente in casa solo nelle giornate di sabato e domenica. Inoltre veniva appurato che il fabbricato condominiale assicurava la distribuzione dell’acqua calda e del riscaldamento con l’impianto comune, permettendo al contribuente di omettere la sottoscrizione di un contratto di utenza del gas, mentre in cucina utilizzava piani di cottura a induzione.

Si ricorda, infine, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 60 del 18 aprile 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all'imposta municipale propria, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di occupazione abusiva, "poiché la proprietà immobiliare non costituisce, per il periodo in cui essi sono abusivamente occupati, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso".


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