Pubblicato il: 06/04/2025
La prima domanda da farsi è questa: il conducente è responsabile?
Il codice civile (art. 2054) stabilisce che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, salvo che egli non dia la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Riguardo al caso delle società di noleggio e car sharing, bisogna sapere che il codice civile (al comma 3 dell’art. 2054 cit.) prevede la c.d. solidarietà passiva nel risarcimento tra il titolare del veicolo e il conducente: ossia, ciascuno di loro è tenuto a corrispondere il risarcimento per intero nei confronti del danneggiato e, teoricamente, l’adempimento di uno libera tutti gli altri da tale obbligo.
In poche parole, l’impresa di noleggio è responsabile in solido con il conducente, a meno che non dimostri che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà.
Il problema è che, spesso, quando si noleggia un’auto, non si fa molta attenzione a cosa dice il contratto in relazione alle ipotesi di incidente.
Non è raro vedere persone che, solo dopo aver fatto un incidente con l’auto noleggiata, si accorgono che la polizza assicurativa inclusa nel contratto non copre tutti i danni. Infatti, è vero che le società di noleggio prevedono una polizza di R.C.A. (Responsabilità Civile Auto), ma è anche vero che, frequentemente, questa assicurazione non copre interamente i danni.
Innanzitutto, il contratto di noleggio potrebbe contenere clausole che limitano la copertura dell’assicurazione. Per esempio, spesso l’assicurazione non copre i danni derivanti da negligenza, oppure i danni causati da un utilizzo inadeguato del veicolo. In questi ultimi casi, la società può trattenere la c.d. cauzione per riparare il veicolo.
Infatti, non bisogna dimenticare che, al momento della stipula del contratto di noleggio, può essere richiesta una cauzione: cioè una somma che il cliente corrisponde alla società di noleggio e che quest’ultima trattiene fino al momento del rientro del veicolo. La società restituirà integralmente questa somma, a meno che non si realizzino determinate condizioni stabilite nel contratto di noleggio (di solito, danneggiamento del veicolo o mancato rispetto dei termini di pagamento). In queste ipotesi, la società tratterrà tutta la somma.
Peraltro, nel contratto potrebbe essere applicata una c.d. penale: cioè, a titolo di risarcimento del danno, potrebbe essere preventivamente determinata una somma da pagare nel caso si verifichi una determinata condizione. A titolo esemplificativo, si pensi alla penale prevista in caso di violazione del Codice della Strada da parte dell’utilizzatore del veicolo, con conseguente sanzione notificata all’impresa di noleggio.
Tuttavia, rispetto a queste penali, molti hanno evidenziato come si tratti di cc.dd. clausole vessatorie ai sensi del Codice del Consumo (commi 1 e 2, lett. f) dell’art. 33 del codice consumo e art. 34 del codice consumo): ossia clausole contrattuali che determinano, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto.
In particolare, i dubbi nascono soprattutto in relazione a quelle clausole che, stabilendo una penale prevista nell’ipotesi di violazione del Codice della Strada, prevedono un importo addirittura maggiore rispetto alla sanzione.
Ancora, potrebbe essere presente una franchigia: cioè, un importo minimo che, in caso di danno, resta a carico del soggetto assicurato (ad esempio, se è prevista una franchigia di 500 euro, l’assicurato deve pagare i danni che hanno un ammontare inferiore a 500 euro).
In conclusione, per evitare sorprese nel caso di incidente con un veicolo a noleggio, è sempre consigliabile leggere attentamente le condizioni contrattuali, soprattutto per essere consapevoli della copertura assicurativa e dei suoi limiti.
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