Pubblicato il: 01/05/2025
Dal 1° gennaio 2025, l’importo mensile è 542,02 euro (nel 2024 era 531,76 euro) per un totale di 12 mensilità. Questa prestazione è esente dall’IRPEF e non deve essere dichiarata ai fini fiscali.
Per ottenere l’indennità di accompagnamento sono necessari i seguenti requisiti:
- riconoscimento di totale inabilità (100%) per affezioni fisiche o psichiche;
- impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un’assistenza continua;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno;
- residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.
Per gli ultrasessantacinquenni (non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa), il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età.
Primo passo fondamentale per presentare la domanda è recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo. Una volta ottenuto il certificato medico introduttivo, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda – esclusivamente per via telematica – attraverso uno dei seguenti canali:
- direttamente dal sito istituzionale dell'INPS, se in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto, seguendo il percorso: Servizi on line>Servizi per il cittadino>Invalidità civile: invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari. In caso di minore, il codice PIN da utilizzare deve essere quello del minore, non quello del genitore o del tutore;
- tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
Per ottenere l'indennità di accompagnamento, è fondamentale che il certificato medico rilasciato dal medico di famiglia contenga informazioni dettagliate e precise sulla condizione di non autosufficienza del richiedente. In particolare, il medico deve dichiarare esplicitamente una delle seguenti situazioni:
- “persona impossibilitata a deambulare”: si applica quando il paziente non è in grado di camminare autonomamente e ha bisogno dell'aiuto di un'altra persona per muoversi;
- “persona che necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”: questo caso riguarda chi, a causa della propria disabilità, non è capace di svolgere autonomamente attività quotidiane come vestirsi, alimentarsi, lavarsi e necessita di assistenza continua.
È essenziale, inoltre, evitare formulazioni generiche, poiché potrebbero compromettere l'esito della domanda e causare ritardi o il rigetto dell'indennità. Il medico deve essere preciso e usare le espressioni sopra indicate.
Oltre alla dichiarazione sulla condizione di non autosufficienza, il certificato medico dovrebbe includere i seguenti elementi:
- dati anagrafici completi del paziente: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza;
- descrizione dettagliata della patologia: il medico deve specificare la diagnosi, la gravità della malattia e l’impatto sulla capacità di deambulare o di compiere le attività quotidiane;
- eventuali esami strumentali o referti specialistici: se disponibili, i referti medici che supportano la diagnosi devono essere allegati al certificato.
Il medico non deve esprimere giudizi sulla durata della disabilità o sulle possibilità di miglioramento del paziente, poiché la valutazione della permanenza dell'invalidità spetta alla Commissione Medica Legale.
Il certificato medico introduttivo ha un costo che, solitamente, varia tra i 50 e i 100 euro e ha una validità di 90 giorni dalla data di rilascio.
Una volta ottenuto il certificato medico, il richiedente deve presentare la domanda all'INPS. Successivamente, sarà convocato per una visita da parte della Commissione Medica Legale dell’ASL, che valuterà la sua condizione e deciderà se concedere l'indennità di accompagnamento.
Si segnala, poi, che – alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. 62/2024, il nuovo decreto sulla disabilità – e in un’ottica semplificatoria e di non aggravio del procedimento per la persona con disabilità, si riconosce alla Commissione la possibilità di richiedere un'integrazione documentale o ulteriori approfondimenti diagnostici, nei soli casi in cui ricorrano motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza o sia necessario per il riconoscimento di una maggiore intensità di sostegni. Ciò consentirà anche di evitare un dispendioso allungamento dei tempi procedimentali. La conclusione del procedimento valutativo è attestata da un certificato che verrà caricato sul fascicolo sanitario elettronico (FSE).
È fissato un termine massimo, pari a novanta giorni decorrenti dalla ricezione del certificato medico introduttivo, entro il quale lo stesso procedimento deve concludersi. Il suddetto termine è sospeso per sessanta giorni, prorogabili per ulteriori sessanta giorni, su richiesta, per conseguire l’integrazione documentale o gli approfondimenti richiesti.
In considerazione della progressione delle patologie oncologiche, viene fatto salvo il termine di conclusione del procedimento valutativo di tali patologie, fissato in quindici giorni. Le persone affette da patologie gravi e invalidanti non dovranno, dunque, più attendere l’esito dell’accertamento relativo al riconoscimento della disabilità per poter richiedere e ricevere le prestazioni sociali, sanitarie e assistenziali: sarà sufficiente il solo certificato medico.
Il rifiuto dell'indennità opposto all'istante può causare notevoli difficoltà per chi ha bisogno di assistenza. Tuttavia, la decisione dell'Inps non è definitiva: esistono possibilità di ricorso per chi ritiene di soddisfare i requisiti per l'indennità di accompagnamento. Se la richiesta di indennità di accompagnamento è stata respinta, dopo la notifica del verbale, il cittadino interessato dispone infatti di sei mesi per proporre ricorso, avvalendosi dell'assistenza di un avvocato per instaurare un giudizio contro l'INPS.
L'assistenza legale è essenziale per richiedere al tribunale competente la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU). Una volta nominato, il CTU, previa visita, esprime un parere tecnico a supporto della decisione giudiziale. Tale fase, definita accertamento tecnico preventivo, non costituisce un vero e proprio grado di giudizio, ma rappresenta uno strumento fondamentale per assicurare un accertamento medico imparziale.
Il verbale redatto dal CTU viene successivamente notificato agli avvocati delle parti, che hanno 15 giorni di tempo per formulare osservazioni.
Qualora il verbale sia favorevole al ricorrente e l'INPS non sollevi contestazioni, il tribunale procede all'omologazione entro 30 giorni. Se invece l'esito è sfavorevole, il ricorrente può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del verbale e, successivamente, depositare ricorso entro ulteriori 30 giorni. In tale fase il giudice, se lo ritiene necessario, può disporre ulteriori accertamenti tecnici per integrare o correggere la valutazione iniziale.
Si ricorda che accedono al gratuito patrocinio i soggetti i quali hanno un reddito imponibile a fini Irpef, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a 12.838,01 euro. Questo dato non è fisso, ma è rinnovato ogni due anni con decreto ministeriale sulla base degli indici Istat. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Il reddito dell’istante, dunque, si cumula con quello dei familiari conviventi.
Vai alla Fonte [mc4wp_form id="5878"]