Pubblicato il: 15/04/2025
L’obbligo di fedeltà coniugale: cosa prevede la legge
L’art. 143 del c.c. impone a entrambi i coniugi il dovere di fedeltà. La giurisprudenza ha chiarito che questo obbligo non si limita all’astensione da rapporti fisici con terze persone, ma comprende anche ogni comportamento, affettivo o emotivo, che possa compromettere la solidità del vincolo matrimoniale. Pertanto, anche una relazione “platonica” o un legame emotivamente intenso può essere considerato tradimento, se rappresenta una forma di esclusione del coniuge.
In sede di separazione, al coniuge infedele può essere attribuito l’addebito della separazione, ma solo se il rapporto extraconiugale è stato la causa effettiva della crisi matrimoniale. Se, al contrario, il tradimento è intervenuto quando la relazione era già logorata e i coniugi vivevano di fatto separati, non si potrà procedere con l’addebito.
Relazione extraconiugale pubblica: rischio risarcimento per danno all’onore
Esporre la propria relazione extraconiugale in pubblico, anche solo presentando l’amante ad amici, colleghi o parenti, può essere causa di un risarcimento danni. Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 26383/2020), tale comportamento rappresenta una violazione dell’onore e della dignità del coniuge tradito, configurando un danno endofamiliare risarcibile. Questo vale anche durante la separazione giudiziale, se non sono ancora cessati tutti gli effetti del matrimonio.
Quando la condotta adultera viene mostrata con ostentazione e senza alcun pudore, al punto da esporre il coniuge al pubblico ludibrio o a una lesione della propria reputazione, si parla di “danno da tradimento disonorevole”. In tali circostanze, il coniuge tradito può richiedere un risarcimento per la lesione all’onore o, nei casi più gravi, per il danno alla salute psicologica, se il comportamento adulterino ha determinato il sorgere di un grave stato depressivo.
Quando l’amante entra in casa: tra violazione di domicilio e reato di maltrattamenti
La situazione si aggrava ulteriormente se l’amante viene introdotto all’interno dell’abitazione coniugale. In questi casi, il coniuge tradito può sporgere querela per violazione di domicilio, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza. L’abitazione familiare, infatti, è considerata uno spazio protetto, dal quale ciascun coniuge ha diritto di escludere presenze indesiderate.
Inoltre, qualora la relazione adulterina venga consumata nella casa comune e il coniuge tradito sia costretto a convivere con l’umiliazione dell’infedeltà palese, si può addirittura configurare il reato di maltrattamenti in famiglia. Secondo la Cassazione (sent. n. 16543/2017), le sofferenze morali e psicologiche inflitte con tale comportamento rientrano nella definizione penalistica di maltrattamenti, che non richiede necessariamente il perpetrarsi di violenze fisiche.
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