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Inviare denaro con bonifico, ecco quando è una donazione o regalo, e quando invece va dichiarato al Fisco: gli esempi

Pubblicato il: 12/12/2024

Gli obblighi di natura fiscale presuppongono di sapere con certezza quando si è tenuti a dichiarare alle Entrate le somme incassate. Ecco perché è utile capire quando un bonifico diventa donazione. Infatti, esclusivamente in questa circostanza – e solo se riguarda familiari – il bonifico non sarebbe oggetto di imposizione fiscale, seppur entro specifici limiti di importo. Al contempo, l'operazione non imporrebbe la redazione di un atto notarile come il rogito. Cerchiamo di capire meglio questi temi.

Tecnicamente, il bonifico altro non è che uno strumento di pagamento, sicuro e tracciabile, che permette di trasferire una somma di denaro da un conto bancario a un altro. E di spostamento di ricchezze si tratta anche nel caso della donazione, ossia quel contratto con cui il donante arricchisce il donatario per mera generosità e senza voler avere niente in cambio.

Ma, in concreto, quando un bonifico è da ritenersi una donazione? Ebbene, quest'ultima ricorre se il trasferimento di risorse si compie senza la coesistenza di un obbligo di pagamento o una controprestazione (come il pagamento di un servizio). In altre parole deve trattarsi di un regalo, ossia un arricchimento, ad esempio per ragioni di affetto o riconoscenza: si pensi al classico caso del genitore che fa un bonifico al figlio per il suo compleanno. In particolare, la causale del bonifico potrà essere usata come espressione chiara dell’intento liberale (scrivendo "regalo", "aiuto economico" ecc.).

Quali sono, invece, gli obblighi di contribuente che entrano in gioco? Ecco di seguito la distinzione:

  • se il mittente e il destinatario del bonifico non sono tra loro familiari, l'operazione bancaria sarà presunta pagamento e, perciò, dovrà essere dichiarata al Fisco, in quanto fonte di reddito tassabile (salva la prova contraria);
  • se il bonifico avviene invece tra non estranei, ossia tra familiari, per legge prevale un principio di solidarietà e ciò significa che quanto versato sul conto corrente si presumerà oggetto di un gesto di mera generosità, appunto una donazione.
Inoltre, il bonifico – determinato dall’intento di fare un regalo – imporrà l’atto notarile solo quando si tratti di una donazione diretta e sia di non modico importo, considerate le condizioni economiche del donante. Da notare altresì che l’atto notarile, essendo obbligatoriamente soggetto a registrazione, comporterà il versamento dell’imposta di registro da parte del donatario.

Negli altri casi, invece, il bonifico non impone il servizio del notaio (e non vi sarà neanche il pagamento dell'imposta di registro). Si tratta – in sostanza – del ricorrente caso del bonifico di somme esigue, in rapporto alle possibilità finanziarie del donante, o della donazione indiretta. Quest'ultima, in particolare, sussiste quando lo scopo è consentire al donatario di acquistare un bene o estinguere un debito pendente.

Per quanto riguarda, invece, l'imposta sulle donazioni, essa ricorrerà sul bonifico inteso come regalo soltanto solo se si tratti di donazione diretta e non di modico valore.

Concludendo, un bonifico non sarà mai considerato una donazione se esiste una controprestazione, se manca l’intenzione liberale (ad esempio bonifico per restituzione di un prestito) oppure se la causale indica un obbligo contrattuale (ad esempio acconto per acquisto immobile).


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