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La banca deve risarcirti per gli investimenti sbagliati che ti ha consigliato anche oltre i dieci anni: novità Cassazione

Pubblicato il: 27/03/2025

Il termine decennale di prescrizione, ai fini dell'azione di risarcimento, decorre non dal momento dell’acquisto dei titoli, bensì da quello in cui gli investitori hanno acquisito consapevolezza della perdita effettiva subita. A stabilirlo è stata la sentenza n. 32226/2024 della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su un caso che riguardava investimenti in obbligazioni Lehman Brothers realizzati nel 2003.

Il fatto
La vicenda giudiziaria trae origine dall’investimento obbligazioni Lehman Brothers, effettuato nel 2003 attraverso la Banca Popolare dell’Alto Adige. Gli investitori, con un grado di istruzione basso e una limitata esperienza in prodotti finanziari, si erano affidati alla Banca per ottenere consigli e orientamento. L’investimento, però, aveva comportato la concentrazione del 100% del loro portafoglio su un unico titolo, amplificando significativamente il rischio. La Banca, pur avendo fatto sottoscrivere agli investitori una clausola in cui si dichiarava che l’operazione non era coerente con la linea d’investimento concordata, non fornì informazioni adeguate sui rischi legati alla concentrazione del capitale e alla natura delle obbligazioni. Nel 2008, il default del Gruppo Lehman Brothers determinò la perdita quasi totale del capitale investito. Gli investitori non ricevettero alcuna restituzione alla scadenza dei titoli nel 2013, aggravando ulteriormente la loro posizione finanziaria.
Nel 2014 gli eredi citarono in giudizio la Banca, chiedendo la dichiarazione di nullità, annullamento o risoluzione dei contratti di investimento e il risarcimento dei danni subiti. Essi sostenevano che la Banca avesse violato gli obblighi informativi previsti dal Regolamento Consob n. 11522/98, che impone agli intermediari di evitare operazioni inadeguate. Gli ordini di acquisto contestati riguardavano obbligazioni Lehman Brothers, concentrate in un unico titolo, il che rappresentava un rischio rilevante per i clienti.

Nonostante gli investitori avessero attestato per iscritto la non coerenza dell’operazione con la linea d’investimento concordata, la Corte ha innanzitutto osservato che:

  • le dichiarazioni scritte erano generiche e non specificavano se fossero state ricevute adeguate informazioni sui rischi legati alla concentrazione del portafoglio;
  • l’intermediario avrebbe dovuto avvisare dettagliatamente i clienti sui rischi specifici connessi a tale investimento, incluso il rischio derivante dalla durata decennale dei titoli e dalle incertezze di mercato.

Determinante, poi, è stata la decisione della Corte di far decorrere il termine di prescrizione non a partire dalla data di sottoscrizione dei titoli, bensì dal momento in cui gli investitori hanno acquisito consapevolezza della perdita effettivamente subita. La Corte ha, quindi, quantificato il risarcimento in base al capitale investito, detraendo le somme già recuperate attraverso cedole e rimborsi dalla procedura di insolvenza. Tale metodo tiene conto non solo del valore economico, ma anche del principio di equità, considerando il contesto complessivo degli investimenti e il comportamento della Banca.

Un’evoluzione giurisprudenziale significativa, che impone anche una riflessione sulla gestione documentale da parte delle banche, che dovrebbero conservare gli atti contrattuali per un periodo ben superiore ai dieci anni, al fine di tutelare adeguatamente la propria posizione. La sentenza, soprattutto, potrebbe avere un impatto pesante sui contenziosi aperti contro gli intermediari, che sono oggi obbligati a mantenere le documentazioni relative alle transazioni finanziarie per 10 anni e non oltre. In pratica potrebbero essere chiamati in giudizio dai clienti su contratti di cui, a 10 o 15 anni dalla firma, potrebbero non avere più «le carte» necessarie per difendersi.

Infine, si apre un nuovo scenario per i risparmiatori italiani, i quali potrebbero vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento anche oltre il termine decennale, qualora dimostrino di aver avuto conoscenza del danno in un momento successivo alla sottoscrizione dell’investimento.


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