Pubblicato il: 22/08/2025
Del resto, non di rado si sente dire che chi subisce un furto rimane senza reali tutele, mentre i malviventi sembrano avere vita facile. Vediamo, dunque, cosa può fare un cittadino quando si trova improvvisamente faccia a faccia con un ladro nella propria abitazione.
La sanzione per il furto in abitazione
Il furto commesso all’interno di un appartamento o delle sue pertinenze – quindi non solo nelle stanze, ma anche in garage, cantina o giardino – è un reato particolarmente grave. L’art. 624 bis del c.p. stabilisce, infatti, una pena che va da quattro a sette anni di reclusione. Inoltre, trattandosi di un reato “procedibile d’ufficio”, non è necessario che a denunciare sia per forza la vittima: chiunque venga a conoscenza del fatto può rivolgersi alle autorità.
Difendersi dal ladro: cosa è permesso e cosa no
Quando ci si trova davanti a un intruso, la prima cosa da fare è – se possibile – evitare di prendere decisioni avventate, dettate dallo spavento e dalla preoccupazione e contattare immediatamente le forze dell’ordine.
Tuttavia, nel rispetto di alcuni limiti precisi, la legge riconosce la possibilità di reagire.
La regola generale è che non si può ricorrere alla violenza per proteggere i beni materiali, a meno che la situazione non comporti un pericolo immediato per la propria vita o quella di chi si trova in casa. È il principio della legittima difesa, previsto dall’art. 52 del c.p..
Tale norma sancisce la non punibilità per chi agisce quando costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, a condizione che la difesa sia proporzionata all’offesa. La proporzione sussiste quando si difendono i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza da parte del malvivente (anzi, vi è pericolo di aggressione), quando il soggetto compie un atto per respingere l’intrusione compiuta con violenza o minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione fisica.
In caso di superamento dei limiti, si parla di eccesso colposo nella legittima difesa. In altre parole, sussistono i presupposti della legittima difesa, ma l’agente pone in essere una condotta che supera i limiti consentiti dalla legge.
È possibile colpire fisicamente l’intruso?
L’uso della forza fisica è ammesso soltanto se indispensabile per neutralizzare un’aggressione imminente. In altre parole, si può reagire al ladro solo quando la sua condotta mette a rischio l’incolumità delle persone presenti. Un esempio classico è quello del malvivente che brandisce un’arma e minaccia di usarla.
Diverso, invece, il caso di chi si limita a sottrarre un oggetto: in questa circostanza non è consentito colpirlo deliberatamente per arrecargli danno, anche se sta portando via beni di valore. È ammesso, invece, un intervento “contenitivo” – ad esempio spingerlo via per recuperare un oggetto – purché l’azione non metta a repentaglio la sua salute.
L’uso delle armi: quando è consentito
Possedere un’arma regolarmente registrata non significa avere carta bianca. La si può utilizzare solo se esiste un pericolo concreto e attuale per l’incolumità delle persone. Se il ladro sta fuggendo o si limita a rubare senza minacciare nessuno, sparare o colpirlo con un’arma non è lecito.
Minacciare il ladro: è legittimo?
Diverso è il caso dell’intimidazione. La giurisprudenza ammette la possibilità di minacciare l’intruso, ad esempio puntando contro di lui un’arma o un coltello, purché l’intento sia quello di farlo desistere e allontanare.
In questo caso la condotta è proporzionata, perché non mira a colpire fisicamente, ma a evitare che il reato venga portato a termine.
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