Pubblicato il: 10/07/2025
Nella fattispecie all'esame della Corte veniva, in particolare, riscontrata la compresenza dei seguenti fattori:
- la lunga durata di svolgimento dell'attività di rango inferiore;
- la natura prettamente manuale dei compiti imposti, a fronte del carattere anche intellettuale, per il livello di conoscenze richiesto, della professione dell'infermiere;
- il verificarsi di tutto ciò alla presenza dei pazienti.
Con ordinanza 8 maggio 2025 n. 12128, la Corte di Cassazione ha confermato quanto statuito in sede d’appello alla luce delle considerazioni che seguono.
Innanzitutto viene chiarito che la richiesta agli infermieri di svolgere attività proprie degli OSS non è a priori illegittima, in quanto essa trova fondamento nei doveri di flessibilità del lavoratore rispetto all'utilità della controparte. Il fondamento di tale richiesta va, altresì, rinvenuto nel canone di leale collaborazione posto a tutela dell'interesse pubblico, interesse sotteso all'esercizio della rispettiva attività (Cass. 17 settembre 2020, n. 19419).
I giudici richiamano anche l'art. 49 del Codice Deontologico degli Infermieri laddove afferma: "l'infermiere, nell'interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera".
Tuttavia – puntualizza la Suprema Corte – questo può verificarsi solo a ben determinate condizioni:
- deve trattarsi, appunto, di attività che non esprimano contenuti professionali del tutto estranei rispetto ai compiti propri dell'infermiere, ma ciò non è nel caso di specie, ove è evidente che le incombenze richieste riguardavano comunque la cura della persona, che rappresenta tratto comune alle due professionalità (Cass. 19419/2020);
- la richiesta di tali prestazioni deve rispondere a un'esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza concreta e non, dunque, a scelte estemporanee o a pretese di lavoro di livello inferiore, pur in presenza di disponibilità del personale della categoria pertinente (Cass. 19419/2020);
- le mansioni inferiori devono essere richieste "incidentalmente o marginalmente": è escluso, quindi, che sia legittima la loro pretesa "non in via occasionale, ma in maniera programmata" (Cass. 8910/2019).
Deve, allora, concludersi che il ricorso "sistematico e non marginale alle mansioni inferiori" integri la violazione del diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità.
Non solo: ne resta svilita la stessa regola sulla coerenza tra inquadramento e mansioni sancita dall'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001, recante il Testo Unico del pubblico impiego.
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