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Legge 104, adesso le persone con disabilità potranno votare anche da casa, ecco come fare: nuova sentenza

Pubblicato il: 22/05/2025

Le persone che soffrono patologie molto gravi ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992 hanno possibilità di votare a domicilio?

Sino ad oggi questo diritto è stato pienamente riconosciuto dal legislatore con la L. 46/2009:

  • agli elettori con una gravissima infermità e che non possono spostarsi dalla propria abitazione (devono essere considerati “intrasportabili”);
  • agli elettori con grave infermità in condizione di dipendenza vitale e continuativa da macchinari o apparecchiature elettromedicali, tale da non potersi allontanare dalla propria abitazione.
Per esprimere il voto a domicilio bisogna fare richiesta all’Asl. È necessaria una documentazione che deve essere rilasciata a non più di 45 giorni dalla data delle consultazioni.
La richiesta deve essere presentata al Comune di residenza. Deve essere allegata, ancora, una richiesta scritta da parte dell’elettore, che comunica di volere utilizzare la propria abitazione per votare.

Il quadro sinora descritto è stato ulteriormente rafforzato alla luce della sentenza n. 3 del 23 gennaio 2025, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e dell'art. 2, comma 6, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, nella parte in cui non consentono all’elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per poter esercitare il voto domiciliare, di sottoscrivere in altro modo una lista di candidati alle elezioni.

Sebbene la predetta pronuncia si riferisca alla sola fattispecie della sottoscrizione di liste di candidati alle elezioni regionali, la stessa – come ha chiarito il Ministero dell’Interno nella circolare n. 17/2025 – non può non avere riflessi anche al di fuori di tale specifico ambito.
Va, invero, tenuto conto che ogni aggravio procedimentale irragionevole e sproporzionato configura una discriminazione a danno dei soggetti più deboli in qualsivoglia consultazione elettorale, in violazione del principio personalista (art. 2 Cost.) e del principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), nonché dei diritti politici delle persone vulnerabili (artt. 48 e 49 Cost.).

Pertanto, il principio enunciato dalla Corte Costituzionale va accolto con riferimento a tutte le tipologie di consultazioni elettorali.

È, dunque, riconosciuta la possibilità di sottoscrivere le liste di candidati con firma digitale:

  • agli elettori che si trovino nella certificata impossibilità di apporre la firma autografa a causa di un grave impedimento fisico ex art. 55, secondo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità);
  • agli elettori che si trovino nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare in quanto affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto organizzati dai comuni ex art. 29 della legge 104;
  • agli elettori affetti da gravi infermità e in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.

La firma digitale, in tali circostanze, svolgerebbe la funzione di "accomodamento ragionevole". Si rammenta che – ai sensi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (cui l'Italia aderisce) – per “accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati – ove ve ne sia necessità in casi particolari – per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

Il documento informatico generato con le modalità digitali dovrà essere consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature, corredato dalla certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.


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