Pubblicato il: 13/12/2024
L’art. 33 della legge 104 prevede che il lavoratore abbia diritto a tre giorni di permesso mensili, coperti da contribuzione figurativa, di cui può usufruire anche come permessi orari e in maniera continuativa. Infatti, sebbene la legge non menzioni espressamente la possibilità di fruire dei permessi in ore, l’INPS ha previsto questa modalità tramite il Messaggio n. 16866 del 28 giugno 2007, fornendo un algoritmo utile al calcolo sia per chi lavora a tempo pieno sia per i part-time.
Per i lavoratori full-time, il calcolo delle ore si basa su un’operazione semplice: si divide l’orario settimanale standard per il numero di giorni lavorativi e si moltiplica il risultato per tre. In formula, ciò si traduce così:
orario settimanale ÷ giorni lavorativi settimanali × 3 = ore mensili disponibili.
Consideriamo un orario standard di 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni (lunedì-venerdì). Applicando la formula: 40 ÷ 5 × 3 = 24 ore mensili. In questo caso, il lavoratore può usufruire di 24 ore di permesso ogni mese.
Con la Circolare INPS n. 45 del 19 marzo 2021, si stabilisce che anche i lavoratori part-time godono dei permessi 104, con un trattamento proporzionato alla durata della loro prestazione lavorativa. Tuttavia, i tre giorni mensili rimangono garantiti, indipendentemente dalla riduzione dell’orario.
Chi lavora con contratto di lavoro part-time orizzontale beneficia di tre giorni retribuiti mensili, coperti da contribuzione figurativa.
Per contratti part-time verticali o misti con una percentuale a partire dal 50%, si applica il seguente calcolo, come indicato nel Messaggio INPS n. 311/2018:
orario settimanale medio ÷ numero di giorni lavorativi medi × 3 = ore mensili disponibili.
Invece, per contratti con percentuale pari o inferiore al 50%, la formula diventa:
orario settimanale part-time teorico ÷ giorni lavorativi full-time × 3 = ore mensili disponibili.
A titolo meramente esemplificativo, di seguito alcune ipotesi pratiche:
- 36 ore settimanali su 5 giorni: il lavoratore dispone di 21,6 ore di permesso mensile;
- 36 ore settimanali su 6 giorni: spettano 18 ore mensili;
- 38 ore settimanali su 5 giorni: sono garantite 22,8 ore di permesso al mese.
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