Pubblicato il: 29/04/2025
Ma quali modalità sono state previste in riferimento agli studenti con disabilità?
Ogni anno il Ministero dell'Istruzione emana un'ordinanza contenente disposizioni specifiche per gli studenti che presentano condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Quest'anno l'ordinanza in questione è stata firmata dal Ministro Valditara il 31 marzo. Di seguito s'illustrano i punti principali che interessano gli studenti e le studentesse con disabilità che dovranno affrontare le prove il prossimo mese di giugno.
Prove differenziate/equipollenti
Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI).
Le prove d’esame, se di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti.
Supporto insegnante di sostegno
Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d’esame, la commissione/classe può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe.
Formati dei testi delle prove
Le scuole nelle quali ci siano candidati ciechi possono richiedere al Ministero l’invio dei testi della prima e della seconda prova scritta anche in codice Braille. Per i candidati che non conoscono il codice Braille si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando in ogni caso anche l’utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria.
Per i candidati ipovedenti, i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole, le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.
Prova scritta e prova orale
La commissione può assegnare tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte da parte del candidato con disabilità.
Nella prova orale, il colloquio dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del D. Lgs. n. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all’art. 22, comma 3, predisposti in coerenza con il piano educativo individualizzato, da cui prende avvio il colloquio.
I titoli rilasciati
A seconda che lo studente con disabilità abbia sostenuto, nell’esame di Stato, prove equipollenti o non equipollenti, o ne abbia svolta una sola parte, verrà rilasciato un titolo differente:
1. agli studenti con disabilità che sostengono prove d’esame non equipollenti, oppure che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove viene rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, D. Lgs. 62/2017. Il riferimento all’effettuazione delle prove d’esame non equipollenti è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento;
2. agli studenti con disabilità che sostengono prove d’esame di valore equipollente viene rilasciato il titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti.
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