Pubblicato il: 02/09/2025
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida “ Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 ” che raccoglie in un unico documento le disposizioni normative e le indicazioni di pratiche riguardanti ritenute, oneri detraibili e deducibili, crediti di imposta, erogazioni liberali e detrazioni pluriennali relative a spese per interventi edilizi. Le relative informazioni sono state divise per macrocategorie alle quali corrispondono i vari capitoli della guida (dedicati – ad esempio – alle spese sanitarie e di istruzione, alle erogazioni liberali e alle spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, e così via) e vengono affrontate sistematicamente anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale – da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato – e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria.
Si ricorda che, nel periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l'Agenzia delle Entrate attiva un servizio di assistenza per i contribuenti con disabilità. Il servizio permette alla persona disabile di ricevere assistenza fiscale direttamente al proprio domicilio. Funzionari qualificati dell'Agenzia delle Entrate aiutano i contribuenti che non possono recarsi presso gli sportelli degli uffici, o che hanno comunque difficoltà ad utilizzare gli altri servizi di assistenza forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate. Di seguito si elencano alcune delle agevolazioni previste dal documento.
Spese sanitarie
Le spese sanitarie sono tra le più comuni nella dichiarazione dei redditi. Per le persone con disabilità, esistono agevolazioni fiscali specifiche.
Nel modello 730/2025, le spese sanitarie possono essere detratte al 19% per la parte che supera 129,11 euro.
Il documento, in particolare, include tra le spese specialistiche detraibili gli esami e le terapie di seguito elencate a titolo esemplificativo, se eseguite in centri a ciò autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista:
− esami di laboratorio;
− controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni;
− elettrocardiogrammi, ecocardiografia;
− elettroencefalogrammi;
− TAC (tomografia assiale computerizzata);
− risonanza magnetica nucleare;
− ecografie;
− indagini laser;
− ginnastica correttiva;
− ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo;
− seduta di neuropsichiatria;
− dialisi;
− cobaltoterapia;
− iodioterapia;
− anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale;
− massofisioterapia;
− osteopatia.
Sono, inoltre, da ascrivere alla categoria delle spese specialistiche quelle sostenute per la redazione di una perizia medico, oltre che, naturalmente, le eventuali spese mediche ad essa finalizzate, quali le spese sostenute per visite mediche, analisi, indagini radioscopiche, ecc. Ai fini della detrazione non rileva la circostanza che le spese non siano esenti da IVA. L'indicazione “ ciclo di cure mediche odontoiatriche ” è stata ritenuta sufficiente per il riconoscimento della detrazione. Qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito è necessario richiedere l'integrazione della fattura al soggetto che l'ha emessa (Circolare 24.04.2015 n. 17/E).
Detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche
E' prevista una detrazione Irpef per le spese sostenute per i lavori effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 su edifici già esistenti.
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili la detrazione è pari al 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro , se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024; per le spese sostenute nel 2025, la detrazione spetta nella misura del 36% (50% in caso di abitazione principale) su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare; invece, per quegli anni 2026 e 2027, la detrazione è del 30% (36% in caso di abitazione principale), sempre su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
Si ricorda che è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025, la previsione che consente di ottenere una detrazione del 75% sulle spese sostenute per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che riguardano:
- scale e rampe;
- ascensori e servoscala;
- piattaforme elevate.
Credito d'Imposta per Attività Fisica Adattata (AFA)
Dal 2024, è stato introdotto un credito d'imposta per le spese relative a Attività Fisica Adattata (AFA), pensata per migliorare il benessere fisico e prevenire l'aggravamento di patologie croniche o disabilità.
Spese di Istruzione: detrazione per DSA e Disabilità
Le spese scolastiche per studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) o altre necessità legate alla disabilità sono detraibili.
Nel modello 730/2025, è possibile detrarre il 19% delle spese per l'istruzione non universitaria, fino a 800 euro per studente. Sono ammesse anche spese per strumenti compensativi, software specifici e terapie riabilitative.
La maggior detrazione Irpef per le polizze assicurative
In generale, sono detraibili dall'Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha la possibilità di recedere dal contratto. L'importo complessivamente detraibile è pari a:
- 530 euro per le assicurazioni che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente
- 1.291,14 euro (al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente) per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Dal 2016 è stato elevato da 530 a 750 euro l'importo detraibile per i premi versati per le polizze assicurative, a tutela delle persone con disabilità grave (come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992), che copre il rischio di morte.
L'agevolazione sull'imposta di successione e donazione
Le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili ei diritti reali immobiliari devono versare l'imposta di successione e donazione. Per il calcolo dell'imposta sono previste aliquote differenti, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l'erede (o il donante e il donatario). La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando il beneficiario del trasferimento è una persona portatrice di disabilità grave, riconosciuta ai sensi della legge n. 104 del 1992. In questi casi, infatti, è previsto che l'imposta dovuta dall'erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l'importo di 1.500.000 euro. Inoltre, al verificarsi di determinate condizioni, la legge n. 112 del 22 giugno 2016 ha previsto l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i beni ei diritti conferiti in un trust o gravati da un vincolo di destinazione e per quelli destinati a fondi speciali istituiti a favore delle persone con disabilità grave. Tra le principali condizioni richieste per l'esenzione, quella che il trust, il fondo speciale e il vincolo di destinazione devono perseguire come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, a favore delle quali sono istituiti. Tale scopo deve essere espressamente indicato nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.
Aliquota agevolata e detrazione IRPEF per acquisto auto
La persona che soffre di gravi disabilità o il familiare che la ha fiscalmente a carico può chiedere l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 4%, piuttosto che al 22%.
Tale aliquota IVA agevolata è applicabile sia per l'acquisto di veicoli nuovi che usati.
Per quanto riguarda i limiti di cilindrata, è possibile acquistare veicoli con cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se si tratta di veicoli con motore a benzina o ibrido, fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido, di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.
L'Iva ridotta al 4% è applicabile anche per l'acquisto contestuale di optional, nonché alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti, anche nel caso siano superiori ai limiti di cilindrata indicati, nonché alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l'adattamento.
L'agevolazione è applicabile, inoltre, una sola volta nel corso di 4 anni, che decorrono dalla data di acquisto, e tale beneficio è ottenibile nuovamente in questo lasso di tempo soltanto se il veicolo precedente è stato cancellato dal PRA, ossia il Pubblico Registro Automobilistico, in quanto destinato alla demolizione, o nel caso il primo veicolo sia stato acquistato con le agevolazioni fiscali stato rubato e non ritrovato, esibendo, naturalmente, la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA. Non è invece possibile riottenere il beneficio, nel quadriennio, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero.
Per quanto riguarda, invece, la detrazione Irpef del 19% sulla spesa sostenuta per l'acquisto dell'auto, questa vale per auto senza limiti di cilindrata e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
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