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Legge 104, ecco quando puoi assumere un familiare come badante, requisiti, limiti e regime contributivo: i dettagli

Pubblicato il: 12/05/2025

In linea generale, le prestazioni svolte tra parenti stretti si presumono gratuite e svolte per motivi affettivi. Il referente normativo va individuato nell’art. 143 del codice civile.
La disposizione citata indica, tra i doveri dei coniugi, anche la reciproca assistenza morale e materiale oltre alla collaborazione nell’interesse della famiglia, incompatibile con il sussistere di un rapporto di lavoro domestico.
Ci sono, però, dei casi particolari in cui l'Inps accetta ugualmente il rapporto domestico tra i coniugi, in presenza di una particolare condizione dell'assistito riconosciuta come grave ai sensi dell'art.3 della L. n. 104 del 1992, per la quale è prevista l’indennità di accompagnamento. Il coniuge dovrà essere:
  • cieco civile;
  • grande invalido di guerra (civile e militare);
  • grande invalido per cause di servizio e del lavoro;
  • mutilato e invalido civile.

Il contratto da applicare è il Contratto collettivo nazionale del lavoro domestico (CCNL) e va comunicato all’INPS entro 24 ore dall’inizio. La comunicazione online è obbligatoria. Se riguarda parenti, l’INPS mette la pratica “in sospeso” e la sblocca solo dopo aver controllato la documentazione.

L’Istituto previdenziale, in particolare, verifica:

  • l’esistenza dell’invalidità e dell’indennità di accompagnamento;
  • la correttezza della parentela dichiarata;
  • il rispetto delle regole del CCNL.

Se occorre, può chiedere documenti aggiuntivi o visite mediche. Solo dopo l’assenso dell'INPS la posizione contributiva diventa valida.

Qual è il regime contributivo?
L'aliquota contributiva da applicare al rapporto domestico cambia solamente se il rapporto di lavoro con il parente o affine entro il 3° grado si svolge in regime di convivenza (circ. 29/2025).
Sul punto si rammenta che il codice civile, agli artt. 74 – 78, definisce i gradi di parentela e affinità come segue.

Gradi di parentela:

  • primo grado: figli e genitori;
  • secondo grado: fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli) e nonni;
  • terzo grado: zii e nipoti (figli di un fratello o una sorella);
  • quarto grado: cugini.

Gradi di affinità:
  • primo grado: suocero, genero e nuora;
  • secondo grado: sorella e fratello del coniuge;
  • terzo grado: zia e zio del coniuge;
  • quarto grado: cugino o cugina del coniuge.

Le tabelle contributive fornite dall'Inps prevedono un contributo orario diverso nei casi di convivenza, con esclusione del contributo CUAF. Di cosa si tratta? Il contributo CUAF ha lo scopo di finanziare la Cassa Unica Assegni Familiari istituita dall'Inps. Attraverso questa cassa vengono erogati gli importi relativi agli assegni nucleo familiare (ANF) per cui i collaboratori domestici fanno domanda all'Inps. Nel lavoro domestico, infatti, è l'Inps a corrispondere l'importo dell'ANF direttamente al collaboratore domestico, senza che il datore di lavoro debba fare nulla.
Nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti (figli, fratelli o sorelle e nipoti) o affini (genero, nuora e cognati) entro il 3° grado conviventi, l'Inps prevede un'aliquota diversa, senza quota CUAF dato che il datore e il collaboratore fanno parte dello stesso nucleo familiare e, dunque, il lavoratore non potrà richiedere gli assegni familiari.

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