Pubblicato il: 30/05/2025
Il documento di prassi commenta, inoltre, le novità introdotte dall’ultima legge di bilancio in materia di detrazioni per carichi di famiglia.
Di seguito illustriamo i punti salienti della nuova circolare.
Detrazioni per carichi di famiglia
Il regime di spettanza della detrazione per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 T.U.I.R., prevede che detta detrazione sia riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni. La regola appena citata conosce un'eccezione: il limite di età non si applica ai figli con disabilità, riconosciuti ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 104 del 1992. Per questi figli, le detrazioni spettano indipendentemente dall’età.
Fermi restando i suddetti limiti anagrafici, è estesa la detrazione anche ai figli affiliati e ai figli del coniuge deceduto che convivano con il contribuente. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è possibile fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e per le spese sostenuti solo per gli ascendenti fiscalmente a carico e non per gli altri familiari conviventi (quali ad esempio i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle).
Le agevolazioni si affiancano all’assegno unico universale e possono essere cumulate.
Si ricorda che sono familiari a carico coloro che, nel periodo d’imposta di riferimento (per la dichiarazione dei redditi 2025, quindi, si tratta del 2024), hanno conseguito un reddito non superiore ai 2.840,51 euro (compresi gli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito è, invece, aumentato a 4.000 euro.
Le misure di welfare
I lavoratori con figli a carico possono ricevere beni e servizi (come rimborsi per affitto, mutuo, bollette) fino a 2.000 euro annui esenti da IRPEF. Tuttavia, se si supera di un solo euro il limite, l’intera somma diventa tassabile.
Con il D. Lgs. n. 192 del 2024, attuativo della riforma fiscale, si introducono inoltre anche misure a favore dei lavoratori disabili o impegnati in contesti specifici:
- premi esentasse per atleti paralimpici, in vista di Milano-Cortina 2026;
- esclusione dal reddito per contributi versati a enti e casse per il rischio di non autosufficienza. Viene, infatti, stabilito che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente i contributi e i premi versati dal datore di lavoro, a favore dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Tale disposizione si applica anche al coniuge, ai figli (qualunque sia la loro età) e agli ascendenti conviventi (genitori e nonni) del lavoratore che siano fiscalmente a suo carico.
Novità per aliquote e scaglioni e detrazioni per lavoro dipendente
La circolare chiarisce che sono previste a regime le seguenti misure:
- 23% per i redditi fino a 28mila euro;
- 35% per i redditi superiori a 28mila euro e fino a 50mila euro;
- 43% per i redditi superiori a 50mila euro;
3. il meccanismo correttivo per il riconoscimento del trattamento integrativo, finalizzato a neutralizzare l’incremento dell’importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente, che avrebbe potuto determinare l’esclusione dal beneficio del trattamento integrativo di alcuni soggetti. È riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20mila euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo. Al riguardo, la circolare precisa che tale somma è determinata nel suo ammontare applicando, al reddito di lavoro dipendente percepito dal contribuente, una percentuale che varia a seconda del reddito medesimo e che, a tal fine, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno. Specifica altresì che, in presenza di più redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.
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