Pubblicato il: 30/06/2025
Oggetto: Richiesta permesso ex Legge 104 per il giorno 11 luglio
Buongiorno,
con la presente comunico che intendo usufruire di un giorno di permesso ai sensi della Legge 104/92 in data 14 luglio, per accompagnare mia padre, persona con disabilità grave, ad una visita specialistica programmata.
Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Cordiali saluti,
Marco Rossi
Il Dirigente gli risponde di procedere con l’utilizzo di un giorno di ferie, visto che Marco dispone ancora di alcuni giorni residui.
Questa risposta è conforme alla normativa?
Preliminarmente ricordiamo che, per poter beneficiare dei permessi 104, bisogna essere lavoratori dipendenti in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 L. 104/1992.
Il comma 1 dell’art. 3 citato stabilisce che lo stato di disabilità è riconosciuto a coloro che hanno una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabile o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione sul posto di lavoro.
Il comma 3 precisa, poi, che la situazione assume carattere di gravità se la minorazione ha ridotto l’autonomia personale del soggetto in relazione alla sua età, rendendo così necessaria un’assistenza permanente.
La disposizione citata mira ad agevolare la realizzazione di un’ampia protezione dei soggetti disabili, ponendo attenzione non solo agli aspetti strettamente connessi alla loro integrità psico-fisica, ma anche al fondamentale bisogno di integrazione sociale che costituisce un fattore di sviluppo della personalità di ogni essere umano (cfr. Corte cost. 23 settembre 2016, n. 213).
In questa prospettiva, la limitazione del potere organizzativo del datore di lavoro si giustifica in vista della necessità di dare rilievo, anche all’interno di una relazione negoziale alla quale il disabile è giuridicamente estraneo, a "interessi di natura solidaristica che inducono a valorizzare il ruolo dei rapporti personali e familiari in funzione di sostegno dei più deboli". Simile impostazione si inserisce nel più generale disegno tracciato dal Costituente che, da un lato, richiede a tutti l’adempimento dei doveri di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) e, dall’altro, affida alla Repubblica (art. 3, comma 2, Cost.) il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (Corte Cost. 29 luglio 1996, n. 325).
Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che i permessi previsti dalla Legge 104/1992 costituiscono un diritto soggettivo pieno del lavoratore e non possono essere subordinati a valutazioni organizzative del datore di lavoro, né essere scambiati con altri istituti come ferie o recuperi orari.
In particolare si richiamano le seguenti sentenze:
- Sentenza n. 3209/2016: la Corte ha stabilito che i 3 giorni di permesso mensile per assistere familiari con disabilità grave non sono equiparabili alle ferie, né possono essere sostituiti o “compensati” con esse. Il diritto sussiste per legge e non dipende dalla concessione del datore di lavoro, sia esso pubblico o privato.
- Sentenza n. 15435/2014: i permessi ex Legge 104 non incidono negativamente sulla retribuzione accessoria del lavoratore. In particolare, devono essere conteggiati integralmente ai fini della maturazione della tredicesima mensilità e delle ferie.
- Sentenza n. 14468/2018: i giudici hanno ulteriormente chiarito che i giorni di permesso non possono in alcun modo essere scalati dalle ferie. Ogni tentativo, da parte del datore, di obbligare il lavoratore a “consumare ferie” in luogo dei permessi 104 costituisce violazione del diritto.
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