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Legge 104, hai diritto al posto auto sotto casa, anche se il Comune si oppone: nuova ordinanza del Consiglio di Stato

Pubblicato il: 19/09/2025

Con l’ordinanza cautelare n. 3334 del 12 settembre 2025, il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) sancisce un’importante affermazione dei diritti delle persone con disabilità, riformando una precedente decisione del TAR Campania – Sezione distaccata di Salerno. Al centro della vicenda vi è la richiesta, avanzata da un cittadino con disabilità – riconosciuta ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992 – di uno stallo di sosta personalizzato vicino alla propria abitazione.

In primo grado, il TAR aveva respinto la domanda cautelare con l’ordinanza n. 281/2025, confermando il diniego opposto dal Comune. Tuttavia, il Consiglio di Stato, con l’accoglimento dell’appello (ricorso n. 6490/2025), ha evidenziato gravi lacune nell’istruttoria e nella motivazione del provvedimento amministrativo impugnato.

Cosa dice la legge?
La questione ruota attorno all’applicazione dell’art. 381, comma 5, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992), che consente al Comune di riservare gratuitamente un posto auto nei pressi dell’abitazione della persona con disabilità, a condizione che non vi siano spazi privati accessibili e che l’area sia caratterizzata da un’elevata densità di traffico: "nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili”".

Nella fattispecie in esame, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’Amministrazione comunale non abbia svolto un’adeguata valutazione dei presupposti richiesti dalla normativa. Da un lato, ha sottostimato la gravità delle patologie motorie del richiedente; dall’altro, si è limitata a sostenere, in modo generico, che la zona interessata non presenterebbe criticità di traffico, senza supportare tale affermazione con un’istruttoria approfondita.

Il Collegio ha richiamato, sul punto, un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cons. Giust. Amm. Sicilia, sent. n. 978/2024), secondo cui l’esercizio del potere discrezionale da parte del Comune non può essere arbitrario, ma deve fondarsi su un corretto bilanciamento tra le esigenze di viabilità e il diritto della persona con disabilità a condurre una vita dignitosa: "la discrezionalità che la richiamata disposizione riconosce al Comune è evidentemente limitata alla verifica della esistenza di eventuali problematiche di viabilità e sicurezza – da accertarsi con specifica istruttoria di cui è necessario dar conto nelle motivazioni dell'eventuale provvedimento di diniego – che impediscano l'assegnazione dello stallo di sosta riservato".

Come si legge nell’ordinanza, “la norma è chiaramente finalizzata a migliorare le condizioni di vita delle persone con importanti limitazioni nella deambulazione, garantendo il loro diritto alla libertà di movimento.”

Accogliendo la richiesta cautelare, il Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia del provvedimento comunale, imponendo all’Amministrazione di riesaminare la domanda. Tale rivalutazione dovrà avvenire alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, attraverso una nuova istruttoria e una motivazione puntuale e completa.


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