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Legge 104, non esiste solo la 104 per le persone disabili: ecco la Legge 162, come funziona, i requisiti e differenze

Pubblicato il: 03/07/2025

La Legge 104 rappresenta la normativa principale che viene applicata ogniqualvolta si parla di disabilità, in quanto fornisce una serie di tutele nei confronti degli stessi disabili, nonché dei loro familiari che li assistono. Tuttavia, oltre alla 104, il nostro ordinamento prevede anche un’altra normativa, ossia la legge 162/1998, particolarmente applicata in determinate regioni (come la Sardegna).
In questo articolo analizzeremo le differenze tra queste due disposizioni, al fine di comprendere al meglio come beneficiarne.

Differenze tra Legge 104 e Legge 162
La Legge 104 garantisce una serie di diritti e agevolazioni, tra cui permessi retribuiti sul lavoro, congedi straordinari, detrazioni fiscali e altri benefici per chi assiste una persona affetta da grave disabilità. Si tratta indubbiamente di un supporto essenziale, il quale però, purtroppo, in molti casi non è sufficiente.
Proprio con lo scopo di “completare” le previsioni della Legge 104, il legislatore ha introdotto la Legge 162, la cui finalità è fornire un aiuto “su misura” per le reali esigenze della persona disabile e del suo nucleo familiare.
A differenza della 104, infatti, la Legge 162 non si limita a riconoscere dei diritti astratti, ma interviene con un Piano personalizzato di assistenza, consistente in varie forme di supporto, tra cui assistenza quotidiana, servizi educativi, supporto alla mobilità, attività di socializzazione, sostegno scolastico. Ogni progetto viene elaborato tenendo conto delle condizioni specifiche della persona assistita e gestito dai Comuni.

Come si accede ai benefici previsti dalla 162?
La prima condizione è avere già ottenuto il riconoscimento di una disabilità grave ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge 104. A questo punto, si può presentare domanda presso il proprio Comune di residenza – se aderisce al programma – allegando una serie di documenti, ovvero il verbale dell’INPS che certifica la disabilità, l’ISEE aggiornato, una “Scheda Salute” redatta dal medico curante e una “Scheda sociale”, spesso predisposta da un’assistente sociale.
Una volta accettata la domanda, il piano personalizzato può essere gestito in due modalità: diretta o indiretta. Nel primo caso sarà il Comune a organizzare e pagare direttamente i servizi, scegliendo gli operatori. Nel secondo caso, la famiglia riceverà le risorse economiche per provvedere autonomamente, scegliendo ad esempio un assistente domiciliare o un educatore e fornendo un rendiconto delle spese.
I servizi attivabili sono piuttosto numerosi; vi rientrano, ad esempio, il supporto educativo a domicilio, l’assistenza per l’igiene personale, il trasporto per visite mediche, nonché alcune attività sociali e la partecipazione a centri diurni o soggiorni assistiti. Alcune di queste prestazioni sono soggette a copertura parziale, mentre altre sono integralmente finanziate dal Comune.

Ulteriori misure di sostegno
Inoltre, nel 2025 sono state introdotte una serie di novità normative. In primo luogo, rileva l’introduzione dell’Assegno di Inclusione (ADI), che ha preso il posto del Reddito di Cittadinanza, rafforzando gli aiuti per le famiglie in cui vive una persona disabile.
Sono poi aumentate le detrazioni fiscali per le spese sanitarie e assistenziali ed è stato incrementato l’Assegno Unico Universale per i figli con disabilità.
Rilevante è altresì la Prestazione universale, una nuova misura sperimentale per gli over 80 non autosufficienti, ai quali verrà corrisposta una somma pari all’indennità di accompagnamento, alla quale si aggiunge un’ulteriore quota di 850 euro. I requisiti (oltre all’età anagrafica) sono un ISEE non superiore a 6.000 euro e un certificato medico da cui risulti la situazione di non autosufficienza.


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