Pubblicato il: 15/03/2025
Di fatto, dunque, i lavoratori che assistono parenti con disabilità grave hanno diritto ad assentarsi dal lavoro, con specifiche agevolazioni e flessibilità oraria.
Il caso
Licenziato per assenza ingiustificata di 12 giorni, un dipendente aveva sostenuto in giudizio di essersi in realtà assentato per fruire del permesso aggiuntivo di cui all’art. 33, comma 3 L. n. 104 /1992, riconosciuto dal D.L. n. 18/2020 (per assistere il figlio minore disabile), ottenendo dalla Corte d’Appello la reintegrazione e un’indennità risarcitoria di 12 mensilità della retribuzione. Respingendo il ricorso della società datrice di lavoro, la Corte di Cassazione nega validità all’equiparazione – fatta dalla società – tra mancata comunicazione dell’assenza (non dovendo il lavoratore chiedere alcuna autorizzazione al permesso ex legge 104: egli sarebbe stato, semmai, tenuto alla mera comunicazione – in assenza di diversa disposizione collettiva – unicamente per correttezza) e assenza ingiustificata, concludendo pertanto per la insussistenza della mancanza contestata.
Il lavoratore, ad avviso dei giudici, aveva comunque un obbligo di informare il datore di lavoro per consentire l’organizzazione aziendale, ma la mancata comunicazione non poteva essere automaticamente equiparata a un’assenza ingiustificata.
In particolare, la Corte, riesaminate le risultanze processuali, ha puntualizzato quanto segue:
- i permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992 non necessitano di essere autorizzati dal datore di lavoro;
- né la legge, né il CCNL applicato al rapporto (Autotrasporto merci e Logistica) disciplinano le modalità di fruizione dei permessi 104; tuttavia, anche se non vi era un obbligo di richiedere il permesso, si deve ritenere che il lavoratore abbia comunque l’obbligo di comunicare al datore di lavoro la propria decisione di usufruire del permesso, affinché il datore di lavoro possa provvedere ad organizzare la sostituzione del lavoratore assente;
- l’equiparazione tra la violazione del dovere di comunicare la fruizione del permesso ex legge 104/1992 e l’assenza ingiustificata (equiparazione prevista in qualche CCNL, ma nel caso di assenza per malattia), nella fattispecie in esame non è consentita, sia perché non prevista dalle parti e sia perché la legge e il contratto collettivo non disciplinano modalità e tempistica della comunicazione, la cui doverosità è ricavabile solo dai doveri generali di correttezza e buona fede;
- che da tanto conseguiva la non sussistenza del fatto contestato, posto che il lavoratore non si era reso responsabile di un’assenza ingiustificata ma, tutt’al più, di una condotta diversa, ossia della violazione di un dovere di comunicazione essenzialmente fondato sul dovere di correttezza.
E come regolarsi, invece, quando questi giorni coincidono con festività come Natale o Capodanno, al fine di non incorrere in eventuali abusi?
Accade molto spesso che il beneficiario dei permessi – ai sensi dell'art. 33 della L. n. 104 del 1992 – per l'assistenza del familiare chieda di usufruire di tale tipologia di congedo sempre in circostanze particolari, ovvero in prossimità di una festività o del fine settimana, creando in questa maniera un "ponte".
Innanzitutto va rimarcato che i permessi 104 e le ferie non possono essere utilizzati contemporaneamente. Se le ferie sono già state programmate, non è possibile richiedere permessi 104 per gli stessi giorni. Ad esempio, se le ferie sono state programmate dal 27 al 30 dicembre e viene richiesto un permesso per il 29 dicembre, quel giorno verrà considerato come permesso, non come ferie. È, quindi, importante informare tempestivamente il datore di lavoro per interrompere le ferie e usufruire del permesso, riprendendo le ferie in seguito.
Inoltre, i permessi 104 non si applicano ai giorni festivi come Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre) o Capodanno (1° gennaio), poiché questi sono già giorni non lavorativi. Tuttavia, se ci sono giorni lavorativi tra le festività, come il 29 o il 30 dicembre, è possibile richiedere i permessi 104, seguendo le regole aziendali.
Durante il periodo natalizio, quando la presenza dei dipendenti in azienda è spesso ridotta, è sempre fondamentale pianificare e comunicare al datore di lavoro l’utilizzo dei permessi. Questo aiuta a garantire una gestione efficace sia delle rispettive esigenze personali che delle necessità aziendali.
Ai fini di una corretta pianificazione, si raccomanda di controllare il calendario lavorativo per evitare sovrapposizioni tra ferie e permessi. In ogni caso, la comunicazione tempestiva al datore di lavoro è essenziale per un’organizzazione ottimale. In sintesi, i permessi 104 possono essere richiesti durante i giorni lavorativi, ma non nei giorni festivi o in quelli già coperti da ferie.
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