Pubblicato il: 22/04/2025
Il contrasto all’illegalità nella Pubblica Amministrazione non è solo una questione giudiziaria, ma rappresenta anche un impegno civico per tutelare l’interesse collettivo e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.
È notizia di questi giorni la contestazione del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche – ex art. 316 ter del c.p. – a un’insegnante che svolgeva attività libero professionale durante il periodo di assenza dall’insegnamento, periodo giustificato come congedo retribuito per assistere un familiare non autosufficiente ex art. 3 della legge 104.
L’attività investigativa ha portato alla luce un danno erariale stimato in oltre 60mila euro, corrispondente all’indennità sostitutiva dello stipendio percepita nei due anni di assenza. La docente, in servizio presso istituti scolastici siti in Campania, è stata segnalata sia all’Autorità giudiziaria competente sia alla Procura Regionale della Corte dei Conti.
Si ricorda, al riguardo, come – con circolare n. 62 del 29 aprile 2010 – l’INPS abbia chiarito che il genitore in congedo parentale non può intraprendere una nuova attività lavorativa e, in caso contrario – sia che l’attività sia dipendente, parasubordinata o autonoma – egli non ha diritto alla relativa indennità e deve rimborsare all’Istituto quanto eventualmente percepito in maniera indebita.
Il congedo parentale, infatti, risponde alla precipua funzione di assicurare, al genitore lavoratore, un periodo di assenza dal lavoro finalizzato alla cura del bambino e non può, quindi, essere utilizzato dal lavoratore stesso per intraprendere una nuova attività lavorativa che, ove consentita, finirebbe col sottrarre il lavoratore dalla specifica responsabilità familiare, verso la quale il beneficio in esame è orientato.
Il lavoratore dipendente che, durante l’assenza dal lavoro per congedo parentale, intraprenda un’altra attività lavorativa (dipendente, parasubordinata o autonoma) non ha diritto all’indennità a titolo di congedo parentale ed, eventualmente, è tenuto a rimborsare all’INPS l’indennità indebitamente percepita.
Diverso è il caso in cui il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro a tempo parziale (orizzontale), ed eserciti il diritto al congedo parentale relativamente ad uno dei rapporti di lavoro, proseguendo l’attività nell’altro o negli altri rapporti. In tale caso, infatti, il lavoratore non si avvale dell’assenza per congedo parentale per intraprendere una nuova attività lavorativa, ma si limita a proseguire l’attività o le attività già in essere al momento della richiesta di congedo.
Si badi che tale possibilità è consentita esclusivamente in presenza di rapporti di lavoro part-time orizzontali (e non verticali) e purché si tratti di rapporti di lavoro già in essere. In altri termini, non è consentito comunque intraprendere nuove attività lavorative per chi si trova in regime di part-time, ma solo proseguire una o più attività già in essere al momento della richiesta di congedo.
La stessa circolare precisa che, nel caso dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata aventi diritto al congedo parentale (lavoratori a progetto, titolari di assegno di ricerca) e delle lavoratrici autonome, non è possibile proseguire l’attività lavorativa nel periodo in cui gli stessi o le stesse fruiscono dell’indennità per congedo parentale, né è possibile intraprendere, durante il periodo medesimo, una nuova attività (sia essa dipendente, parasubordinata o autonoma); anche in tal caso, infatti, l’eventuale trattamento, indebitamente concesso a titolo di congedo parentale, dovrà essere recuperato.
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