Pubblicato il: 08/04/2025
L'articolo 33, comma 5, della Legge 104 stabilisce che il lavoratore dipendente, il quale assiste una persona con disabilità grave, ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona assistita e non può essere trasferito senza il suo consenso. Questa previsione mira a garantire un'assistenza stabile e adeguata al familiare in condizioni di disabilità.
Tuttavia, il diritto del lavoratore caregiver a non essere trasferito senza il suo previo consenso non è assoluto e deve conciliarsi con delle situazioni oggettivamente meritevoli di considerazione da parte del legislatore.
Mentre, generalmente, i lavoratori sprovvisti della qualità di caregiver possono essere trasferiti per mere esigenze organizzative del datore di lavoro, per i lavoratori tutelati dalla Legge 104 l’esigenza di trasferimento può essere accolta in due casi principali:
- quando la sede lavorativa in cui è collocato il caregiver deve essere soppressa, e dunque l’unica alternativa al trasferimento sarebbe il licenziamento;
- quando diventa una misura necessaria a causa della c.d. “incompatibilità ambientale”.
Il trasferimento per “incompatibilità ambientale” è una misura che si applica quando la presenza del lavoratore nella sede attuale risulti problematica per ragioni di conflittualità interna, difficoltà nei rapporti interpersonali o altre situazioni che compromettono il normale svolgimento dell'attività lavorativa, così come compromettono l’equilibrio psico-fisico dei lavoratori coinvolti.
Recentemente, una sentenza del Tribunale di Milano, la n. 581 del 10 febbraio 2025, ha affrontato il tema del trasferimento di un lavoratore caregiver in presenza di incompatibilità ambientale. Nel caso esaminato una dipendente, che assisteva la madre con disabilità grave e usufruiva dei permessi previsti dalla Legge 104/1992, è stata trasferita a un altro ufficio all'interno dello stesso comune. La lavoratrice ha contestato il trasferimento, sostenendo che fosse discriminatorio e ritorsivo, soprattutto in relazione a una precedente causa per mobbing intentata contro il datore di lavoro.
Il Tribunale ha stabilito che il divieto di trasferimento senza consenso del lavoratore caregiver, sancito dall'articolo 33, comma 5, della Legge 104/1992, non è assoluto e può essere derogato in presenza di situazioni oggettive e comprovate, diverse dalle ordinarie esigenze organizzative, come appunto l'incompatibilità ambientale. In questo caso, il trasferimento è stato ritenuto legittimo poiché la nuova sede si trovava nello stesso Comune e non comprometteva l'assistenza alla madre della lavoratrice.
Secondo la giurisprudenza, l'incompatibilità ambientale deve essere concreta e dimostrabile, e il trasferimento deve essere l'unica soluzione possibile per garantire un ambiente di lavoro sereno e produttivo. Tuttavia, nel caso del lavoratore caregiver, questa motivazione deve essere valutata con particolare attenzione, in quanto il diritto alla continuità dell'assistenza familiare non può essere compromesso senza un'effettiva necessità.
Questa decisione sottolinea che, sebbene la Legge 104/1992 protegga il lavoratore caregiver dal trasferimento senza il suo consenso, tale protezione può essere superata in circostanze particolari, come situazioni di conflittualità sul posto di lavoro che impongano una diversa collocazione del dipendente. In caso di contestazione da parte del lavoratore, l’onere della prova spetterà al datore di lavoro, il quale dovrà fornire prove concrete a supporto della decisione di trasferimento, dimostrando che sia l'unica soluzione praticabile per garantire un ambiente lavorativo sereno e produttivo.
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