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Liste d’attese ospedali, da oggi puoi “pretendere” visite o esami entro i tempi previsti: ecco le novità e la procedura

Pubblicato il: 23/05/2025

A partire dalla fine di maggio, i cittadini italiani avranno la possibilità di consultare direttamente la Piattaforma nazionale per le liste di attesa, uno strumento digitale che raccoglie e mostra i dati aggiornati provenienti dalle diverse Regioni. Lo ha annunciato il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, evidenziando l’importanza di questo passo verso una maggiore trasparenza nel settore sanitario.

Cosa comporta questa novità?
La novità – si ricorda – è stata introdotta con il decreto sulle liste di attesa del 7 giugno 2024, n. 73. Con questo provvedimento, in particolare, si garantiscono i seguenti punti:

  • accessibilità pubblica: i cittadini potranno accedere alla piattaforma con un semplice clic e verificare lo stato delle liste di attesa per prestazioni sanitarie nelle varie Regioni;
  • dati in tempo reale: saranno consultabili i primi dati aggiornati, così da offrire un quadro immediato e concreto della situazione;
  • controllo diffuso: questo strumento dovrebbe anche incentivare le Regioni a migliorare l'efficienza del sistema, grazie a un controllo "dal basso" da parte dei cittadini;
  • potenziamento dell'offerta assistenziale: visite ed esami diagnostici si possono effettuare anche il sabato e la domenica e si può prolungare la fascia oraria di accoglienza delle strutture;
    I centri trasfusionali possono effettuare aperture straordinarie nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi, al fine di garantire l’autosufficienza per il fabbisogno di sangue e dei suoi derivati.
    Le prestazioni erogate in attività libero-professionale, per ciascun dipendente e per ciascun professore e ricercatore universitario inserito in assistenza, non devono superare quelle in attività ordinaria dedicata alle liste d’attesa.
Il Ministro ha, inoltre, richiamato l'attenzione sul tema delicato dei poteri sostitutivi: qualora una Regione risultasse inadempiente nella gestione delle liste di attesa, il Ministero della Salute potrebbe intervenire direttamente, prendendo misure correttive.

Il rispetto dei tempi di attesa va garantito per tutte le prestazioni erogate dal SSN e dalla sanità regionale pubblica. Il Ministero, in tale ottica, tiene sotto controllo particolare (con un esteso e costante monitoraggio) alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale (69 in totale, divise in 14 visite e 55 esami strumentali) e altre in regime di ricovero (17 in totale), per garantire l’aderenza alle indicazioni di attesa massima.
Sono previste delle classi di priorità per le prestazioni sanitarie?

Il Medico prescrittore, sia esso di base o specialista, per le prime visite e prime prestazioni strumentali ambulatoriali, deve sempre indicare una delle quattro classi di priorità:
U – con attesa massima 72 ore;
B – con attesa massima 10 gg.;
D – con attesa massima 30 gg. per le visite e 60 gg. per gli esami diagnostici;
P – con attesa massima 120 gg.

Quali sono i tempi stabiliti per i ricoveri?
Per i ricoveri, innanzitutto, l’inserimento in lista d’attesa deve essere effettuato tramite procedura informatizzata. Al momento dell’inserimento in lista d’attesa, al cittadino devono essere comunicate le informazioni sul suo ricovero, sulla classe di priorità e sui tempi massimi di attesa. Il cittadino può, inoltre, chiedere alla Direzione Sanitaria o Direzione Medica ospedaliera di prendere visione della sua posizione in lista d’attesa, anche successivamente all’inserimento.

Per i ricoveri sono previste quattro classi di priorità, che corrispondono ad altrettante attese massime:
A – con attesa massima 30 gg.;
B – con attesa massima 60 gg.;
C – con attesa massima 180 gg.;
D – con attesa massima 12 mesi.

Nel caso di superamento dei tempi massimi per visite o esami, invece, cosa si può fare?
La richiesta di rispetto dei tempi e di percorso di tutela va indirizzata ai responsabili della struttura sanitaria il cui Centro Unico di Prenotazione (CUP) non è stato in grado di rispettare i tempi previsti dalla classe di priorità indicata dalla prescrizione. Essi sono:

  • il Direttore Generale dell’azienda;
  • il RUA (Responsabile Unico Aziendale per il governo delle liste di attesa) o analoga figura definita a seconda della Regione (ad esempio in Puglia si chiama RULA);
  • l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico).
La richiesta deve contenere:
  • dati della persona utente e motivazione della richiesta (non rispetto dei tempi massimi di legge);
  • copia del documento di identità e della tessera sanitaria;
  • copia della prescrizione del medico (con la classe di priorità);
  • copia della prenotazione effettuata dal CUP con la proposta di data di effettuazione dell’esame/visita prescritta.
In caso di impossibilità a rispettare tali tempi con il servizio pubblico, la prestazione dovrà essere garantita ricorrendo all’intra moenia o al privato accreditato, facendo corrispondere al cittadino il solo importo del ticket, se previsto.

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