Pubblicato il: 22/12/2024
Tra gli esempi di ambiti d’errore più comuni nell’esecuzione, ad esempio, di un intervento chirurgico o nella gestione del post operatorio, si indicano i seguenti:
- mancata o tardiva diagnosi
- terapie o diagnosi errate
- infezioni contratte in ospedale
- infezioni da trasfusioni
- lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente (consenso informato).
La responsabilità può essere, quindi, attribuita a vari attori coinvolti, come le strutture sanitarie, i professionisti sanitari, le compagnie assicurative e, in alcuni casi, al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
La L. n. 24 del 2017 – nota come legge Gelli – ha introdotto nuove regole in materia di sicurezza delle cure in sanità, con l’obiettivo di proteggere gli utenti e di prevenire gli errori medici. Le modifiche si pongono anche come risposta alla crescente quantità di contenziosi legali, fenomeno che ha influenzato il comportamento dei medici, portando in molti casi a un aumento della "medicina difensiva". La legge prevede l’obbligo di assicurazione per tutte le strutture sanitarie (pubbliche e private) e per i professionisti che vi lavorano, sia dipendenti che liberi professionisti. L’assicurazione deve coprire l’intero rischio relativo alla sicurezza delle pratiche professionali.
Ecco una panoramica su come avviene il risarcimento dei danni da malasanità, sui soggetti coinvolti e sulle fasi del processo:
1. Soggetti coinvolti nel risarcimento
Struttura sanitaria: se l'errore è causato da un dipendente della struttura (medico, infermiere, ecc.), la struttura è responsabile, che si tratti di un ospedale pubblico o privato. L'ospedale risponde contrattualmente (art. 1218 del codice civile).
Medico oppure operatore sanitario: se il danno è direttamente attribuibile all'errore di un medico o di un altro operatore, la responsabilità può essere personale e può derivare da una relazione contrattuale (se esiste un rapporto diretto con il paziente) o extracontrattuale (art. 2034 del codice civile).
Compagnie assicurative: le strutture sanitarie e i professionisti sono obbligati a sottoscrivere polizze assicurative. In caso di risarcimento, l'assicurazione copre il danno entro i limiti stabiliti dalla polizza.
Servizio Sanitario Nazionale (SSN): in alcuni casi, il risarcimento viene gestito tramite i fondi del SSN o le assicurazioni delle ASL.
Produttori di dispositivi medici: se il danno è causato da un dispositivo medico difettoso, il risarcimento può essere richiesto al produttore o al distributore, secondo la legislazione sui prodotti difettosi (D. Lgs. 206/2005, recante il Codice del consumo).
2. Nesso di causalità
Per ottenere un risarcimento, è fondamentale provare che il danno sia stato causato dall'errore medico o dalla negligenza della struttura sanitaria. Ciò richiede il supporto di esperti legali e medici, che possono raccogliere prove e documenti e presentare la richiesta di risarcimento.
3. Fasi del processo di risarcimento
Se si sospetta un errore medico è essenziale raccogliere tutta la documentazione medica e legale necessaria per valutare correttamente il danno. Un medico legale e specialisti del settore esamineranno il caso e, se necessario, verranno coinvolti altri esperti per una valutazione più approfondita. Una volta determinato l'importo del danno, viene avviata una trattativa con la struttura sanitaria e la compagnia assicurativa. Se ci sono dubbi sulla responsabilità, si può chiedere al tribunale di nominare un collegio peritale per valutare la situazione e determinare la responsabilità medica e l'entità dei danni. L’accertamento tecnico preventivo (ATP) è un istituto previsto dall’art. 696 c.p.c., che permette di risolvere alcune controversie tra le parti in modo più veloce e meno costoso rispetto a un processo ordinario. Serve ad accertare la veridicità di fatti o ad acquisire elementi di prova che sono controversi, senza doverlo fare in modo definitivo attraverso un giudizio di merito.
Più nel dettaglio, l’istituto della “consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite” (detto anche ATP conciliativo), previsto dall’art. 696 bis c.p.c., è praticamente una scelta obbligata: la legge Gelli ha infatti stabilito che è obbligatorio passare attraverso questa via quando si deve proporre una domanda risarcitoria da medical malpractice, vale a dire danni da errori medici o sanitari.
Se la responsabilità è confermata, la parte danneggiata può ricevere un risarcimento economico. Se non si trova un accordo con la controparte, si potrà allora procedere con una causa civile. La determinazione dell’entità del danno sarà calcolata utilizzando tabelle uniche sul danno biologico, che in passato venivano applicate solo in ambito di responsabilità civile auto (RC auto). Questo garantisce maggiore uniformità e trasparenza nella quantificazione del risarcimento.
4. Il procedimento penale
La responsabilità penale sorge quando il medico commette un reato a causa di un errore nella pratica medica. In questo caso, la riforma introdotta dalla legge Gelli prevede una riduzione della responsabilità nel caso in cui il medico abbia rispettato le linee guida accreditate. Tuttavia il medico può essere chiamato a rispondere penalmente, qualora si dimostri che ha agito con colpa grave o che ha violato norme basilari della professione.
Come chiarito anche dalla Cassazione – Cass. pen., sez. IV, 11 maggio 2016 n. 23283 – l'esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio di attività medico-chirurgica:
- se l'evento si è verificato per colpa (anche lieve) da negligenza o imprudenza;
- se l'evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia, quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
- se l'evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;
- infine, se l'evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico.
Vai alla Fonte [mc4wp_form id="5878"]