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Malattie professionali, ecco quando il tuo datore di lavoro deve risarcirti: i casi e come dimostrarlo: nuova sentenza

Pubblicato il: 23/05/2025

Le malattie professionali rappresentano una delle sfide più complesse nel panorama del diritto del lavoro italiano. La responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza è definita dall'articolo 2087 del Codice Civile, che impone l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Questo implica non solo il rispetto delle normative vigenti, ma anche l'adozione, da parte del datore di lavoro, di tutte le precauzioni tecniche e organizzative che l'esperienza e la scienza suggeriscono per prevenire danni alla salute dei lavoratori impegnati nell’azienda.

Prima di addentrarci nel merito della questione, è necessario operare una breve precisazione: la malattia professionale non deve essere confusa con l’infortunio sul lavoro. Esse differiscono tra loro, innanzitutto, per le modalità di insorgenza. L’infortunio è un evento improvviso e traumatico che avviene in occasione dell’attività lavorativa, come una caduta o un incidente con un macchinario. La malattia professionale, invece, si sviluppa nel tempo per effetto dell’esposizione prolungata a fattori nocivi presenti nell’ambiente di lavoro, come rumore, sostanze tossiche o movimenti ripetitivi. Anche il nesso causale si configura diversamente: è più diretto e facilmente dimostrabile negli infortuni, mentre per le malattie professionali richiede una prova più articolata.

La Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 4166 del 2025, ha affermato che la responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087 c.c. non è di natura oggettiva. Ciò significa che non è sufficiente, per il lavoratore, dimostrare di aver contratto una malattia riconducibile all'ambiente lavorativo per ottenere un risarcimento. È necessario, invece, che il lavoratore fornisca prova concreta del nesso causale tra specifici episodi lavorativi e l'insorgenza della patologia. Soprattutto, perché venga riscontrata un’eventuale responsabilità del datore di lavoro, è necessario dimostrare che questi abbia trascurato di osservare tutte le precauzioni per evitare di ledere la salute del lavoratore, avuto riguardo ai rischi propri della mansione.

Nel caso esaminato, una dipendente comunale, operatrice di asilo nido, aveva richiesto il risarcimento dei danni per una patologia discale lombare, sostenendo che fosse conseguenza delle mansioni svolte. Tuttavia, la Corte ha osservato che, prima del 2007, non vi era ancora una conoscenza scientifica consolidata sui rischi specifici legati a tali mansioni. Pertanto, non si poteva imputare al datore di lavoro una responsabilità per non aver adottato misure preventive che, all'epoca, non erano ancora richieste o conosciute.

La Corte ha, inoltre, sottolineato che, a partire dal 2007, il datore di lavoro aveva adottato misure adeguate, come la sostituzione degli arredi con altri ergonomici e l'attivazione di sorveglianza sanitaria specifica, dimostrando così di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Questo orientamento giurisprudenziale evidenzia l'importanza, per il lavoratore, di fornire prove dettagliate e specifiche riguardo agli episodi lavorativi che avrebbero causato la malattia, nonché la necessità di dimostrare che il datore di lavoro non abbia adottato le misure di prevenzione richieste dalle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili al momento.

Ciò che rende l'ordinanza n. 4166/2025 particolarmente rilevante è il fatto che abbia escluso che il datore di lavoro sia considerato automaticamente responsabile in caso di malattia professionale.
Infatti, affinché possa delinearsi un profilo di responsabilità in capo al datore di lavoro, è necessario esaminare gli elementi emersi in corso di causa, sì da permettere al giudice di valutare con attenzione la condotta del datore di lavoro. In particolare, dovrà aversi riguardo al rapporto esistente tra il rischio proprio dell’attività lavorativa e le misure di tutela adottate dall’azienda, volte ad arginare i possibili pericoli.


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