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Monopattini elettrici, scatta l’obbligo della “targa personale”, rischi una multa fino a 400 euro: ecco le nuove regole

Pubblicato il: 14/07/2025

Per quanto accolti con entusiasmo dai sostenitori della mobilità sostenibile, i monopattini elettrici sono generalmente poco graditi, a causa della notevole velocità con cui questi mezzi scorrazzano per le strade e dei problemi legati al cosiddetto parcheggio selvaggio. Motivo per cui è stata salutata con favore la notizia dell'emanazione dell'atteso decreto ministeriale, che disciplina i contrassegni identificativi per i monopattini elettrici, una sorta di targa personale.

La riforma del Codice della strada – si ricorda – ha già stabilito in generale il divieto, per i monopattini elettrici, di sosta sul marciapiede.

I Comuni possono ora individuare, con ordinanza, aree di sosta riservate ai monopattini. La possibilità di deroga al divieto è, tuttavia, prevista a condizione che il marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta, fermo restando che – nella parte rimanente del marciapiede – sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità. La destinazione a posteggio per i monopattini deve essere indicata con la prescritta segnaletica verticale ed orizzontale. Le aree di sosta riservate ai monopattini possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili sul sito internet istituzionale del comune.
Le sanzioni per il parcheggio irregolare dei monopattini vanno da 41 a 168 euro.

Adesso si compie un ulteriore passo avanti, quindi, verso una mobilità urbana più sicura e ordinata.

Per superare l'attuale anonimato dei mezzi e consentire un controllo più efficace in caso di infrazioni o incidenti, ogni conducente, per effetto del nuovo decreto ministeriale, dovrà dotare il proprio monopattino di un contrassegno identificativo personale: non si tratta di una targa tradizionale né di un sistema di immatricolazione, ma di un supporto tecnico plastificato da installare fisicamente sul mezzo.

Il decreto definisce dimensioni, forma e modalità di posizionamento del contrassegno: rettangolare (5×6 centimetri), con sei caratteri alfanumerici neri su fondo bianco riflettente, disposti su due righe. Le lettere: da B a Z, escluse A, E, I, O, Q, U. I numeri: da 2 a 9.
Il contrassegno dovrà essere applicato in modo visibile sul monopattino, preferibilmente al centro del parafango posteriore, se presente l'alloggiamento specifico, oppure nella parte anteriore del piantone dello sterzo, a un'altezza compresa tra 20 centimetri e 1,20 metri dal suolo.
È attualmente in corso un confronto con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per definire i costi di produzione, spedizione e prezzo di vendita (IVA inclusa), con l'obiettivo di garantire tariffe sostenibili per i cittadini.

Saranno sanzionate con la somma da 100 a 400 euro:

  • la circolazione senza contrassegno;
  • la circolazione con contrassegno non visibile, contraffatto o alterato;
  • la mancata comunicazione del cambio di residenza o di sede.
Si puntualizza che il contrassegno non è legato al veicolo, bensì alla persona che lo richiede: ciò è dovuto al fatto che i monopattini non sono iscritti all’Archivio nazionale veicoli e non hanno numero di telaio.


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