Pubblicato il: 29/05/2025
Devi però anche sapere che, da quando ricevi la multa, hai 5 giorni di tempo per pagarla in misura ridotta del 30% e 60 giorni per pagarla, invece, in misura pari all'importo minimo edittale. Una volta decorso tale termine non solo perdi questa opportunità, ma ha inizio la procedura di creazione della cartella di pagamento.
In particolare, il Comune (se la multa è fatta dalla Polizia Locale) o il Prefetto (se la multa viene fatta da Polizia, Guardia di Finanza o Carabinieri) prepara il ruolo: cioè l'elenco dei debitori e delle somme non pagate.
Nei cinque anni dal giorno della violazione, l'ente creditore (Comune o Prefetto) consegna il ruolo all'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdeR) e questa provvederà a notificare la cartella di pagamento.
Con la ricezione della cartella di pagamento, la somma da pagare diventerà più alta rispetto a quella originaria: all'importo della sanzione (il doppio del minimo stabilito dalla legge) devi aggiungere gli interessi (il 10% per ogni sei mesi di ritardo nel pagamento), gli aggi dovuti all'Agenzia e le spese di notifica.
I 60 giorni sono concessi al contribuente o per pagare o per impugnare la cartella. Quest’ultima, infatti, potrebbe essere illegittima o presentare errori.
Ecco alcuni esempi di vizi che potrebbero essere contestati dal contribuente, relativi alla forma e alla procedura legata al verbale di accertamento:
- notifica tardiva: la multa deve essere notificata entro 90 giorni dalla data dell'infrazione, che diventano 360 giorni per i residenti all'estero. In caso contrario, la multa è illegittima;
- omessa indicazione della norma violata: il verbale deve contenere la norma violata del Codice della strada. Se manca questo dettaglio, è possibile presentare ricorso per nullità dell'atto. Tuttavia, anche in questo caso occorre prestare attenzione alle indicazioni sul comportamento indicato nel verbale. Se non viene riportata la legge di riferimento alla violazione del Codice della strada, ma viene riportato il comportamento del conducente del veicolo – come, ad esempio, passaggio con il rosso – allora non è possibile contestare la multa;
- mancata indicazione della somma da pagare: è possibile contestare la nullità dell'atto se esso non riporta la somma della sanzione ordinaria e la voce ridotta del 30% da pagare entro 5 giorni. Tuttavia, anche in questo caso occorre valutare la tipologia delle violazioni a cui si riferisce, in quanto non tutte prevedono tale riduzione;
- foto non leggibili: altra irregolarità potrebbe essere imputata alle foto. Se, ad esempio, la foto non permette di identificare chiaramente la targa, è possibile richiedere l'annullamento della multa. Per visionare le foto, è necessario presentare una richiesta all'organo accertatore, in quanto non trasmessa con il verbale per tutelare la privacy.
Anche chi è stato multato da un autovelox non omologato ha diritto all'annullamento della sanzione. Lo ha stabilito, senza possibilità di equivoci, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1332/2025, pubblicata lo scorso 14 maggio 2025, con cui – ribadendo l’orientamento già espresso nelle ordinanze n. 10505/2024 e n. 20913/2024 – ha appunto annullato ben tredici verbali a carico di un automobilista, per un totale di quasi 1.600 euro e con tanto di revoca della decurtazione dei punti patente. Il motivo? Gli apparecchi utilizzati non erano omologati e, quindi, le multe sono da considerarsi prive di valore legale: "approvazione e omologazione non sono procedure equivalenti, né alternative, ma entrambe obbligatorie", scrivono i giudici.
Trascorsi 60 giorni senza che sia stato effettuato il pagamento o proposto il ricorso al prefetto (o al giudice di pace), la cartella diventa esecutiva e, quindi, potranno essere avviate le procedure di recupero del credito. E, come si anticipava in premessa, rischi il fermo amministrativo del tuo veicolo (più raramente, l'ipoteca della casa) o il pignoramento dello stipendio o del conto corrente.
Quindi, il primo rischio è quello del fermo amministrativo della tua auto o moto.
In questo caso, l'Agenzia ti notifica prima un avviso in cui si legge che puoi pagare entro trenta giorni (con unico versamento o in più rate) e che, in mancanza del pagamento, ci sarà il fermo. Il fermo viene eseguito senza che tu riceva altre comunicazioni, attraverso l'iscrizione del provvedimento nei registri mobiliari. Chiaramente, il veicolo in fermo amministrativo non può circolare. Si tratta di una misura con una finalità cautelare: il veicolo non può essere utilizzato e ciò per evitare che venga danneggiato, in vista di un eventuale successivo pignoramento.
Ci sono, però, dei casi in cui l'ambito di applicazione del provvedimento di fermo amministrativo è soggetto a restrizioni. Il fermo amministrativo, ad esempio, non può essere disposto – oppure può essere sospeso – nel caso delle auto destinate ai disabili. Ai fini dell'esonero dal fermo, il contribuente con invalidità può utilizzare il Modello F3, “Istanza di annullamento del preavviso/cancellazione iscrizione di fermo su veicolo ad uso di persone diversamente abili”, che rappresenta il documento chiave per richiedere la cancellazione di un fermo amministrativo.
Inoltre, il fermo amministrativo non può essere applicato ai veicoli strumentali all'attività di impresa o professionale. Ai fini dell'esonero, il contribuente deve presentare la documentazione necessaria tramite il modello F2, indicando la tipologia dell'attività e i documenti richiesti a sostegno delle dichiarazioni effettuate.
Ancora, ai fini della legittimità del provvedimento rileva il rispetto della corretta determinazione della competenza territoriale da parte di AdER. Si tratta di un principio di legittimità importante per la tutela dei contribuenti, come evidenziato dalla sentenza n. 2144 del 17 ottobre 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Bari. Questa – che si inserisce in un solco giurisprudenziale consolidato in tema di competenza territoriale inerente alla riscossione fiscale – ribadisce, infatti, che un provvedimento emesso da un ufficio provinciale del concessionario, se operante al di fuori dell'ambito territoriale del domicilio fiscale del contribuente, è illegittimo per difetto di competenza territoriale.
Si ricorda che, ai contribuenti i quali vogliano mettersi in regola con il versamento delle somme richieste da AdER in avvisi e cartelle di pagamento, ma che non riescono a pagare in un'unica soluzione, è data la possibilità di dilazionare il pagamento delle somme da versare in più rate di importo non inferiore a 50 euro.
Il pagamento della prima rata del piano di ammortamento determina una serie di effetti sul debito compreso nelle cartelle oggetto della rateizzazione e sulle eventuali procedure collegate:
- AdeR sospende l'eventuale fermo amministrativo disposto in precedenza sul bene mobile registrato (si pensi all'automobile), a condizione che tutti i debiti oggetto del fermo siano stati ricompresi nell'istanza di dilazione;
- sono da considerarsi estinte le procedure esecutive (pignoramenti) in corso, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo e non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
- il contribuente, a seguito del pagamento delle rate e, conseguentemente, dell'abbattimento dell'importo del debito, può chiedere, con spese a proprio carico, e al ricorrere di determinate condizioni, la riduzione (diminuzione della somma garantita da ipoteca) o restrizione (liberazione parziale di uno o più degli immobili ipotecati) dell'eventuale ipoteca iscritta ai sensi dell'ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973 in data antecedente alla presentazione dell'istanza.
Il contribuente decade dai benefici della rateizzazione per inadempienza quando non esegue il pagamento di alcune rate, anche non consecutive.
Va, infine, puntualizzato, alla luce di quanto sinora detto, che le multe non pagate non restano in sospeso indefinitamente. Hanno una prescrizione di 5 anni. Tuttavia, ogni notifica o sollecito di pagamento interrompe questo periodo di prescrizione, facendolo ricominciare. Ma attenzione: tra la certificazione del debito e la notifica della cartella esattoriale non devono passare più di 2 anni, altrimenti la richiesta di pagamento può diventare illegittima. Oltre questo periodo si parla di decadenza, precludendosi all'ente ulteriori azioni.
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