Pubblicato il: 11/01/2025
Si tratta di un istituto, sotto forma di sussidio, a favore dei soggetti che si trovano in uno stato di disoccupazione involontaria, a compensazione del mancato guadagno degli stessi e in modo proporzionale al loro reddito da lavoro precedentemente percepito.
La NASpI spetta, quindi, ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi: apprendisti; soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Quali le novità?
Ebbene, ora il nuovo Collegato Lavoro ha introdotto una serie di novità che impattano incisivamente anche sulla possibilità di accedere a questa prestazione.
Si fa riferimento alle regole stringenti dettate in materia di assenze non giustificate dei lavoratori. Al riguardo, particolarmente rilevante è la previsione – nei casi di licenziamento per giusta causa causato da assenze reiterate e immotivate – secondo cui il lavoratore perde il diritto alla NASpI, considerata, invero, una misura a cui si accede solo rispettando precisi obblighi contrattuali.
Si sottolinea, pertanto, per il futuro l’importanza di seguire le procedure previste per la giustificazione delle assenze, poiché il rischio di perdere l’indennità diventa una conseguenza diretta e immediata.
Questo perchè si configura un caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie:
- in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro
- o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni.
La nuova normativa consente, cioè, al datore di lavoro di non attendere più l’avvio della procedura telematica da parte del lavoratore, sollevandolo anche dagli obblighi legati all’avvio di un licenziamento disciplinare, che parte con un procedimento disciplinare, cui seguono la comunicazione formale del licenziamento e il pagamento del ticket licenziamento all’INPS.
Prima dell’approvazione del Collegato Lavoro, se l’assenza di un lavoratore si prolungava, il datore di lavoro doveva contestarla formalmente e procedere con il licenziamento. In questi casi, l’azienda era obbligata a versare il ticket di licenziamento all’INPS, mentre il lavoratore poteva accedere alla NASpI.
La nuova disciplina, tuttavia, non trova applicazione se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza. Sul datore di lavoro incombe, infatti, l'obbligo di comunicare l’assenza ingiustificata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), il quale potrà accertarne l’effettività e verificare eventuali abusi da parte del datore stesso.
Si rammenta, infine, che il percettore dell’indennità NASpI, in base a quanto indicato D. Lgs. 22/2015, può intraprendere una nuova attività di lavoro autonomo, a condizione che siano rispettati determinati limiti di reddito.
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