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Nuovo Codice della Strada, attento se usi questi farmaci, rischi la multa e confisca dell’auto: ecco la lista completa

Pubblicato il: 30/12/2024

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice della strada sono state introdotte importanti novità per chi si mette alla guida dopo aver assunto droghe.
In particolare, con la nuova disciplina, bisogna fare attenzione anche all’uso di alcuni farmaci, che potrebbero determinare una falsa positività al test di controllo.

Quali sono i farmaci che possono causare un falso positivo al test antidroga?

Prima della riforma, la vecchia normativa puniva colui che, dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, si metteva alla guida in stato di alterazione psico-fisica. Invece, il nuovo art. 187 del Codice della strada punisce chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.


Senza entrare nei particolari, la grande modifica della nuova disciplina è il venir meno della necessità di verificare lo stato di alterazione psico-fisica del conducente. Ciò significa che, in caso di controllo da parte della polizia, le sanzioni scatteranno con la semplice positività al test antidroga, anche se non c’è alcuno stato di alterazione psico-fisica.

Questa novità crea problemi e dubbi a tutti coloro che utilizzano quei farmaci che possono essere ricompresi nella categoria delle sostanze psicotrope. Infatti, in base alla recente normativa, potrebbe essere punito anche il soggetto che assume farmaci con effetti psicotropi, sebbene egli sia capace di guidare in piena sicurezza.

Dunque, quali sono i medicinali a rischio?

Fare chiarezza è fondamentale, anche alla luce delle sanzioni previste.

Basti pensare che, ai sensi del nuovo art. 187 del Codice della strada, la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti è punita con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi ad un anno.

Peraltro, nel caso di accertamento del reato, c’è comunque la sospensione della patente di guida da uno a due anni (la durata della sospensione è raddoppiata quando il veicolo appartiene a persona estranea al fatto).

Inoltre, sempre l’art. 187 stabilisce che la patente di guida è sempre revocata nel caso di recidiva nel triennio o se il reato è commesso da una determinata categoria di conducenti prevista dalla lett. d) del comma 1 dell’art. 186 bis del Codice della strada (ad esempio, i conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto).

Ancora, con la sentenza di condanna o di patteggiamento (anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena), è sempre disposta la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al fatto.

È evidente che sia necessario affrontare il problema dei falsi positivi nei test antidroga. D’altronde, il rischio è quello di punire ingiustamente soggetti che assumono medicinali prescritti legittimamente.

C’è un elenco dei farmaci proibiti?

Attualmente, non è stato formalmente elaborato un elenco di medicinali che potrebbe determinare una falsa positività.

Tuttavia, anche se solo come esempio, è possibile fare riferimento ai farmaci a base di morfina e sostanze analgesiche oppiacee, nonché ai medicinali a base di cannabis, benzodiazepine e barbiturici.


Detto in parole povere, potrebbero esserci problemi nel caso di assunzione di antistaminici, antidolorifici oppioidi, ansiolitici e sedativi, farmaci per la pressione e antidepressivi triciclici: ossia, farmaci, anche di uso comune, che possono avere controindicazioni sulla capacità di guida (come, ad esempio, sonnolenza e alterazione della concentrazione).

In attesa di precisazioni e correttivi alla nuova disciplina, se ci si deve mettere alla guida e si è assunto recentemente un farmaco, è comunque consigliabile controllare, prima, se il medicinale utilizzato possa o meno avere effetti sulla capacità di guidare veicoli.

Anche se il Ministero dei Trasporti sta lavorando allo scopo di precisare e stabilire eventuali deroghe o discipline particolari per individuare i casi in cui non deve scattare la sanzione, l’attenzione deve rimanere comunque alta.


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