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Pagamento in contanti, ecco come detrarre le spese sanitarie nel 730 anche se hai pagato in contanti: la procedura

Pubblicato il: 07/08/2025

Come spiega l'Agenzia delle Entrate nel suo sito web, alle spese sanitarie si applicano agevolazioni fiscali e – come per tutti gli oneri e i costi che danno diritto a una detrazione d'imposta – anche per tali spese valgono alcune regole generali. Anzitutto, quella per cui la detraibilità scatta soltanto in riferimento alle spese espressamente indicate nell'art. 15 del T.U.I.R. o in altre disposizioni di legge. In particolare, si può portare in detrazione dall'Irpef il 19% delle spese sanitarie per la parte eccedente l'ammontare di 129,11 euro. In termini pratici, ciò vuol dire che la detrazione spettante corrisponde al 19% della differenza tra il totale della somma spesa e la franchigia di 129,11 euro.

A specifiche condizioni, anche le spese sanitarie in contanti comportano uno sconto Irpef, se opportunamente indicate in dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione finanziaria spiega che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 160 del 2019, dal primo gennaio 2020 la detrazione pari al 19% degli oneri indicati nell'art. 15 T.U.I.R. – tra cui le spese sanitarie – è conseguibile se il versamento del costo avviene con strumento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Questo è, infatti, l'obbligo introdotto in via generale dal legislatore, per le spese che danno diritto agli sconti Irpef.

Tuttavia – ed è quanto qui specificamente interessa – c'è un'eccezione e il versamento in contanti continua a essere ammesso senza perdere il diritto all'agevolazione fiscale in oggetto, per:

  • l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
  • pagare tutte le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al SSN (sia in convenzione con lo stesso servizio sanitario nazionale che in regime privato).
Le Entrate precisano altresì che gli elenchi delle strutture sanitarie private accreditate sono pubblicati – e annualmente aggiornati – sui siti web ufficiali delle Regioni. Parallelamente, restano fuori dal perimetro dell'agevolazione fiscale, ad esempio, gli esami diagnostici in centri privati non convenzionati o le cure e interventi estetici, se non sono pagati con mezzi tracciabili.

Ricordiamo altresì che, nel modello 730 precompilato, l'Agenzia delle Entrate inserisce automaticamente le spese sanitarie detraibili al 19%, sulla base dei dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (STS). Quando il cittadino paga una prestazione medica o una visita specialistica oppure acquista farmaci, l'operatore sanitario è tenuto per legge a inviare i relativi dati al STS, che a sua volta li comunica all'Agenzia. In questo modo, le spese risultano già presenti nella dichiarazione dei redditi, senza che il contribuente debba inserirle manualmente. È comunque possibile verificare, integrare o modificare gli importi prima dell'invio definitivo del 730.

Infine, i giustificativi delle spese debbono comunque essere conservati per tutto il tempo in cui l'Amministrazione finanziaria può compiere un accertamento. Inoltre, l'Agenzia specifica che – per il controllo sull'effettivo sostenimento dei costi – i documenti rilevanti sono fatture, ricevute fiscali e scontrini parlanti. Il pagamento tracciabile dimostra la modalità di pagamento, ma non basta da solo a dimostrare che si tratta di una spesa sanitaria detraibile. Soltanto i documenti che descrivono la prestazione sanitaria permettono di verificarne la natura detraibile, l'importo e l'intestatario corretto. Pertanto, se il contribuente non conserva i giustificativi, perde il diritto all'agevolazione fiscale, anche se la spesa risulta nel precompilato o è stata pagata con carta.


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