Pubblicato il: 02/05/2025
La misura consiste in una riduzione del 50% sui contributi previdenziali, al fine di agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro autonomo e sostenere le nuove imprese.
Il bonus, in particolare, è destinato ai seguenti soggetti:
- a coloro che si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (di cui al comma 1 dell’articolo 1 della L. n. 233 del 1990) tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. L’iscrizione deve avvenire entro i termini di legge (ad esempio, entro il 19 gennaio 2026, se l’attività è avviata il 20 dicembre 2025);
- a coloro che percepiscono redditi d’impresa;
- ai titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfettario;
- ai soci di società, sia di persone che di capitali. Sul punto si osserva che nella circolare diramata dall'INPS si fa espressa menzione della società a responsabilità limitata (S.r.l.), disciplinata dagli artt. 2463 e ss. del codice civile.
Nel documento pubblicato viene, poi, specificato quanto segue:
- la riduzione contributiva è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota;
- la riduzione contributiva ha validità di 36 mesi a partire dalla data di avvio dell’attività o dall’ingresso nella società, a condizione che l’iscrizione avvenga entro il 31 dicembre 2025. Ad esempio, non ne potranno beneficiare coloro che già usufruiscono della riduzione per gli artigiani e commercianti over 65 o del regime forfettario previdenziale;
- i mesi di iscrizione alla gestione previdenziale e la relativa copertura contributiva devono essere senza soluzione di continuità;
- è riconosciuto il diritto al mantenimento della riduzione contributiva sia nel caso in cui il lavoratore, successivamente alla prima iscrizione, cambi impresa e/o attività svolta, sia nel caso di variazione della gestione previdenziale di iscrizione (da Gestione artigiani a Gestione commercianti e viceversa), nonché in caso di temporanea cessazione dell’attività lavorativa, ma sempre nel rispetto della continuità nella copertura contributiva che deve essere senza soluzione;
- la fruizione della riduzione contributiva è riconosciuta anche in caso di spostamento della sede dell’attività e di ogni altra variazione nella posizione anagrafica, che non comporti la cancellazione da una delle due gestioni speciali autonome.
Nel caso in cui non ci sia coincidenza tra la data di avvio dell’attività economica e la data in cui il soggetto ha i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale autonoma (purché entrambe le date ricadano nell’arco temporale tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025), i 36 mesi di riduzione contributiva decorrono, anche in questo caso, dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale. L’interruzione della continuità nella copertura contributiva determina la perdita del diritto alla riduzione contributiva in caso di successiva nuova iscrizione alle gestioni speciali autonome.
Come ottenere il bonus contributivo?
I titolari di Partita IVA devono presentare apposita domanda online, accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e, una volta cliccato su “utilizza lo strumento”, è possibile autenticarsi con SPID, CIE o CNS e procedere compilando il relativo modulo di richiesta. Il contribuente dichiara, sotto la sua responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti, mentre l'INPS può procedere ad effettuare le verifiche di ufficio. Dopo di che, attraverso il medesimo portale è possibile riscontrare l’esito dell’istanza che, se è stata accolta, autorizza a versare la contribuzione IVS dovuta ma ridotta del 50%. Nei casi in cui i beneficiari abbiano versato la contribuzione in misura piena, gli eventuali importi eccedenti saranno utilizzati a compensazione sulle rate successive o a rimborso.
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