Pubblicato il: 04/05/2025
Ebbene, ribadendo che l'individuazione del momento impositivo è disciplinata dall'art. 6, comma terzo del D.P.R. 633/1972 e fa riferimento al pagamento del corrispettivo, la Cassazione si affida all'interpretazione delle Sezioni Unite nella sentenza 8059/2016 e ricorda che il fatto generatore dell'obbligazione tributaria IVA, comportante l'obbligo di fatturazione (elettronica o meno), è costituito dalla materiale esecuzione del servizio. In altre parole, l'obbligazione sorge subito dopo quest'ultima e a prescindere dall'effettivo pagamento da parte del cliente.
Su un distinto piano è, invece, la cosiddetta esigibilità dell'imposta, perché i giudici di piazza Cavour spiegano che – ai sensi del citato art. 6 del D.P.R. 633/1972 – il pagamento del corrispettivo identifica esclusivamente il momento di esigibilità dell'IVA, ossia il momento in cui la somma diventa effettivamente oggetto di riscossione e deve essere versata al fisco, e – in relazione a quanto previsto dall'art. 21 dal decreto citato – il termine per l'adempimento dell'obbligo di emissione della fattura.
Il rilievo della sentenza nei confronti del contribuente è dato dal fatto che quest'ultimo non può attendere il versamento del corrispettivo per emettere fattura, ma deve farlo subito dopo aver svolto il suo lavoro. Mentre l'esigibilità dell'IVA è legata al pagamento, nel senso che l'imposta va versata solo dopo che il cliente ha pagato. Inoltre – rimarca la sentenza n. 10693 – se il contribuente aspetta il momento del pagamento per fatturare, si esporrà alle possibili contestazioni dell'Agenzia delle Entrate per omessa fatturazione e al rischio di consistenti sanzioni amministrative pecuniarie.
In particolare, la Cassazione ha spiegato che, se l'Agenzia delle Entrate contesta l'omessa fatturazione delle prestazioni di servizi, sarà al contempo gravata dall'onere della prova che il pagamento del corrispettivo (pure per equivalente) sia stato già eseguito o che il contribuente miri dolosamente a sottrarsi al dovere fiscale di fatturazione IVA e di conseguente pagamento dell'imposta. In altre parole, non basta che l'Amministrazione finanziaria evidenzi la mancata emissione della fattura, perché è essenziale fornire elementi, anche di tipo presuntivo, che dimostrino l'effettivo versamento del compenso o l'intenzione dolosa di sottrarsi all’obbligo impositivo. Per questa via sono bilanciate le esigenze di tutela erariale con i diritti del contribuente, perché l'omessa fatturazione – rimarca la Corte – non può essere semplicemente presunta sulla scorta della mancata emissione del documento fiscale.
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