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Patente auto ritirata, puoi dimezzare i tempi della sospensione grazie ai lavori di pubblica utilità: nuova sentenza

Pubblicato il: 09/07/2025

Il lavoro di pubblica utilità consiste in un'attività non retribuita a favore della collettività, da effettuare presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso gli enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. Se, in origine, tali prestazioni erano applicate nei procedimenti di competenza del giudice di pace, oggi la l'applicazione dei lavori di pubblica utilità ricorre anche in distinte fattispecie penali, tra cui le violazioni del Codice della Strada.

Ebbene, in materia di illeciti per guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma 9-bis del D.Lgs. 285/1992, c'è una recente decisione giudiziaria che merita di essere menzionata e spiegata in sintesi. Con la sentenza n. 22457 di quest'anno, la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rimarcato che il proficuo svolgimento dei lavori di pubblica utilità – di cui all'art. 54 del D.lgs. 274/2000 – dimezza la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Si tratta di quanto previsto al comma 9-bis dell'art. 186 C.d.S., sopra menzionato, secondo cui – in linea generale – chi guida sotto l'influenza dell'alcool ne risponde penalmente, ma la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita – se non vi è opposizione da parte dell'imputato – con quella dei citati lavori non retribuiti. In tali circostanze, essi si svolgeranno – in via prioritaria – nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso pubbliche amministrazioni, enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, oppure centri specializzati di lotta alle dipendenze.

In particolare, nel caso concreto finito all'attenzione della Corte, l'automobilista imputato era stato condannato per guida con tasso alcolemico oltre il limite di legge, ma il magistrato competente aveva sostituito la pena detentiva e pecuniaria con i detti lavori. Contestualmente scattava la sospensione della patente.
Allo stesso comma 9-bis, il legislatore prevede che – in ipotesi di svolgimento positivo delle attività di rilievo sociale – il giudice fisserà una nuova udienza per dichiarare estinto il reato e disporre la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente, inizialmente inflitta (con revoca della confisca del veicolo sequestrato).

La Corte di Cassazione ha – quindi – ricordato e applicato una norma di legge che va incontro a tutti gli automobilisti che si impegnano a svolgere diligentemente i lavori di pubblica utilità, aderendo all'intento rieducativo del legislatore, così come emerge dall'art. 186, comma 9-bis citato. Non a caso, tale finalità è integrata dalla previsione per cui l'efficacia della sospensione è condizionata al buon esito dei lavori. Ecco perché, nello stesso articolo, si precisa altresì che, con proprio provvedimento, il giudice competente incarica l'ufficio locale di esecuzione penale o gli organi di cui all'art. 59 del D.Lgs. 274/2000 di controllare l'effettiva effettuazione delle attività rieducative.

Infine, la decisione 22457/2025 ribadisce un principio consolidato in materia di guida in stato di ebbrezza: la sospensione della patente di guida rappresenta una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria, che deve essere applicata d'ufficio anche in caso di sentenza di applicazione della pena di cui all'art. 444 del c.p.p. (il cosiddetto patteggiamento), al di là dell'accordo delle parti e della conversione della pena detentiva in lavoro di pubblica utilità.


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