Pubblicato il: 26/09/2025
È corretto?
Ebbene sì, l’indicazione dell’INPS è corretta.
Nel caso di un dipendente pubblico che accede alla pensione tramite cumulo dei contributi, i tempi di pagamento del Trattamento di Fine Servizio non decorrono dalla cessazione effettiva del servizio, come avviene normalmente, ma dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Questo è stabilito dalla L. n. 232 del 2016, art. 1, comma 196, che richiama l’articolo 24, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011 ove è specificato che, per il personale della pubbliche amministrazioni che cessa dal servizio per accedere alla pensione in cumulo, il TFS spetta non prima che siano trascorsi 12 mesi a decorrere dal compimento dell’età anagrafica necessaria per accedere alla pensione di vecchiaia. L’età attualmente prevista è di 67 anni.
Solo a partire da quel momento (67 anni), inizierà a decorrere la finestra di 12 mesi necessaria per la liquidazione del TFS.
Quindi, anche se il pensionamento è avvenuto per raggiunti limiti di età o di servizio, il diritto alla liquidazione è posticipato se si è fatto ricorso al cumulo contributivo.
Ricordiamo infine che, se l’importo spettante supera i 50.000 euro, il pagamento avverrà in più rate annuali:
- la prima (e, se necessario, la seconda) sarà di 50.000 euro;
- l’eventuale terza rata coprirà il restante importo.
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