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Pensioni, ai vedovi oltre alla pensione di reversibilità spetta anche l’assegno sociale, a queste condizioni: ecco quali

Pubblicato il: 30/12/2024

In Italia, i vedovi possono avere diritto a due principali forme di supporto economico: la pensione di reversibilità e l'assegno sociale. Questi due benefici possono essere cumulati, ma con alcune specifiche regole e limitazioni.
L'assegno sociale è destinato a chi si trova in una situazione di disagio economico e ha un reddito inferiore a determinate soglie. Con l’aggiunta di una nuova entrata mensile come la pensione di reversibilità, che fa reddito a tutti gli effetti, il rischio di superare le soglie reddituali previste è molto alto.
Pertanto, in linea di massima pensione di reversibilità e assegno sociale sono cumulabili, ma l'importo dell'assegno sociale può subire delle riduzioni in base ai redditi complessivi.

Funzionamento della pensione di reversibilità
La pensione di reversibilità è un trattamento pensionistico riconosciuto dall’INPS ai familiari superstiti di un pensionato (o di un assicurato) deceduto. Ogni anno i limiti di reddito personale per poter beneficiare del supporto pensionistico sono soggetti a modifiche. Infatti, come previsto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. Riforma Dini), l’importo relativo è correlato alla situazione economica del superstite.
La percentuale riconosciuta varia anche in base al grado di parentela con il defunto.
Il coniuge superstite ha diritto al 60% della pensione goduta in vita dal titolare. Invece, al figlio unico superstite (minore, studente o inabile) spetta il 70%. In caso di due figli (o nipoti) superstiti, in assenza di coniuge, essi hanno diritto all’80% della pensione del genitore deceduto. In caso di tre o più figli (o nipoti), in assenza di coniuge toccherà loro il 100% della pensione. Invece, in mancanza di questi, l’assegno pensionistico spetta ai genitori, ai fratelli o alle sorelle non sposati a carico del pensionato defunto.

Sulla tematica della reversibilità è intervenuta la Corte Costituzionale:

  • estendendo il novero dei soggetti legittimati a ricevere la pensione di reversibilità, con la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del D.P.R. n. 818 del 1957 nella parte in cui non include, tra i destinatari diretti ed immediati della suddetta pensione, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico del pensionato defunto (cfr. sent. n. 88 del 2022 e circ. Inps 64/2024);
  • dichiarando che la pensione di reversibilità non può essere decurtata, in caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario, di un importo che superi l'ammontare complessivo dei medesimi redditi aggiuntivi (cfr. sent. n. 162/2022).
Cumulabilità della pensione di reversibilità e dell'assegno sociale
L'assegno sociale viene erogato a chi ha un reddito inferiore a determinate soglie e ha almeno 67 anni di età. L'importo mensile dell'assegno sociale è pari a 534,41 euro e, per ottenerlo, è necessario avere un reddito inferiore al valore annuo della prestazione, ovvero sopra i 6.947,33 euro nel 2024. Quindi, assegno sociale e pensione di reversibilità sono compatibili solo laddove quest’ultima abbia un importo più basso della misura assistenziale. In tal caso è possibile fare domanda di assegno sociale, in modo da godere di un’integrazione.
Così, ad esempio, chi percepisce 300 euro di reversibilità e non ha altri redditi può richiedere l’assegno sociale, beneficiando di un’ulteriore integrazione di 234,41 euro mensili.

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