Pubblicato il: 09/11/2025
La normativa di riferimento in materia di pignoramento presso terzi – sembra utile rammentare – è contenuta nel Libro III del codice di procedura civile, agli artt. 543 e seguenti.
La Suprema Corte ha stabilito un principio inesorabile: la banca, in qualità di “terzo pignorato”, non deve solo bloccare le somme presenti, ma è tenuta – proprio come impone l’articolo 546 del codice di procedura civile – a custodire e, successivamente, versare al Fisco tutto ciò che maturerà entro i 60 giorni successivi alla notifica dell'atto di pignoramento. È questa la conseguenza di quanto espresso nella sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025: una pronuncia che ridefinisce i confini del pignoramento esattoriale speciale previsto dall’articolo 72 bis del D.P.R. 602/1973, lasciando i correntisti gelati:
"l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
- nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
- alle rispettive scadenze, per le restanti somme".
La Cassazione è chiarissima: il cosiddetto spatium deliberandi – i 60 giorni concessi alla banca dopo la notifica dell’ordine di pagamento diretto – non rappresenta un periodo di attesa, bensì un "periodo di cattura".
Ne deriva una vera e propria “gabbia fiscale”, nella quale ogni euro maturato dopo il pignoramento è automaticamente destinato al Fisco, senza margini di opposizione immediata.
Durante tale periodo, ogni somma che affluisce sul conto è soggetta al vincolo di custodia e deve essere consegnata all’agente della riscossione.
Il vincolo si estende anche ai crediti futuri ed eventuali: ciò significa che, anche se il conto è vuoto o in rosso al momento della notifica, qualsiasi somma che vi entrerà successivamente potrà essere immediatamente bloccata e destinata al Fisco.
Finora molti pensavano che un conto “incapiente” fosse, di fatto, impignorabile. La Cassazione ha demolito, dunque, questa convinzione.
- AdeR sospende l'eventuale fermo amministrativo disposto in precedenza sul bene mobile registrato (si pensi all'automobile), a condizione che tutti i debiti oggetto del fermo siano stati ricompresi nell'istanza di dilazione;
- sono da considerarsi estinte le procedure esecutive (pignoramenti) in corso, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo e non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
- il contribuente, a seguito del pagamento delle rate e, conseguentemente, dell'abbattimento dell'importo del debito, può chiedere, con spese a proprio carico, e al ricorrere di determinate condizioni, la riduzione (diminuzione della somma garantita da ipoteca) o restrizione (liberazione parziale di uno o più degli immobili ipotecati) dell'eventuale ipoteca iscritta in data antecedente alla presentazione dell'istanza.
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