Pubblicato il: 28/01/2025
I portabici, in particolare, sono definiti “strutture leggere e amovibili che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo” e possono quindi essere montati sull’automobile, sia tramite appositi punti di aggancio previsti dal costruttore del veicolo sia sul gancio di traino a sfera.
Sono previste norme specifiche per l’installazione e l’uso di queste strutture amovibili, al fine di garantire la sicurezza. Ad esempio, queste strutture non devono coprire la targa o le luci del veicolo e, in alcuni casi, è necessario installare luci aggiuntive e una targa ripetitrice per mantenere la visibilità e la sicurezza.
Le strutture amovibili devono essere inoltre omologate, cioè conformi a determinati standard di sicurezza di cui al regolamento UNECE n. 26; l’automobilista ha l’obbligo di assicurarsi che siano correttamente installate e che non compromettano la sicurezza stradale.
Ma vediamo di seguito, più nel dettaglio, quali sono le norme adesso vigenti da rispettare per essere in regola.
In materia occorre fare riferimento al decreto firmato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicato lo scorso 21 gennaio in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di un provvedimento che contempla regole puntuali proprio al fine di garantire la sicurezza stradale, sia per i conducenti che per gli altri utenti della strada, disciplinando in particolare l’utilizzo di dispositivi installati sui veicoli delle categorie M1 (autovetture) ed N1 (veicoli commerciali leggeri).
Le prescrizioni – si badi – trovano applicazione per le sole strutture amovibili portabagagli e portascì:
- omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26;
- recanti il relativo marchio di omologazione:
- corredate da istruzioni di montaggio fornite dal costruttore, contenenti le informazioni sufficienti a permettere la corretta installazione della struttura amovibile, con i relativi dispositivi supplementari da parte dell'utilizzatore in relazione alla tipologia di veicolo.
Innanzitutto, è ora prescritto che la larghezza delle strutture amovibili non deve sporgere oltre la larghezza del veicolo e, qualora il carico sporga oltre, si applicano le prescrizioni indicate nei commi 3 e 6 dell'art. 164 del Codice della strada. Per la sporgenza longitudinale trovano, invece, applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 del medesimo art. 164.
Sull'alloggiamento della targa di cui è dotata la struttura amovibile è consentita l'applicazione della targa di immatricolazione del veicolo o, in alternativa, della targa ripetitrice di cui all'art. 100, comma 4, del C.d.S.
L'utilizzatore deve, poi, assicurarsi della corretta installazione delle strutture amovibili e del corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva applicati sulle predette strutture, nonché del corretto posizionamento della targa di immatricolazione o della targa ripetitrice. L'alloggiamento della targa di cui è dotata la struttura amovibile deve essere conforme alle caratteristiche di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/535.
Nell'ottica della semplificazione – si legge ancora nel nuovo decreto – è ammessa l'installazione delle strutture amovibili senza aggiornamento della carta di circolazione, nel rispetto delle masse massime, complessive e dei singoli assi, del veicolo, nonché del carico massimo ammissibile sul gancio di traino, a condizione che siano applicati i dispositivi supplementari di illuminazione e segnalazione visiva e l'alloggiamento della targa
I dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva delle strutture amovibili devono replicare i dispositivi posteriori del veicolo ad eccezione della luce di arresto, appartenente alla categoria S3 o S4, montata all'esterno o all'interno (dietro al lunotto posteriore) del veicolo. I predetti dispositivi, inoltre, possono essere raggruppati, combinati o reciprocamente incorporati in due unità, omologati in base alle pertinenti norme e la loro installazione deve essere conforme al regolamento UNECE n. 48.
Non è più richiesto lo spegnimento automatico delle luci posteriori dell’auto quando si attacca il portabici. Portabici che non nascondono luci o targa rimarranno esclusi da queste nuove norme, in quanto soggetti alle regole dei normali carichi sporgenti. Infatti, a norma dell’art. 1 del decreto in parola, le modalità di utilizzo ivi dettate si applicano alle strutture amovibili (portabici, portabagagli e portascì) "quando tali strutture, con o senza carico, occultino i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva e/o l'alloggiamento della targa del veicolo".
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