Pubblicato il: 18/11/2025
Prima, nominata erede universale di Tiziona, conveniva in giudizio la sorella Seconda, legataria “in sostituzione di legittima” di un bene immobile, chiedendo accertarsi la rinuncia di quest’ultima al legato e la conseguente, esclusiva appartenenza del bene all’asse ereditario relitto.
Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando l’attrice unica erede.
La Corte d’Appello, invece, riformava la decisione di primo grado, sulla base dell’assunto che la rinuncia non comportasse la perdita della qualità di legittimaria di Seconda, ma soltanto la riqualificazione del legato come “in conto di legittima”.
La Corte di Cassazione, investita del ricorso principale dell’erede universale Prima e di quello incidentale della sorella Seconda, torna a delineare i principi che governano la rinuncia al legato sostitutivo, chiarendo gli effetti della rinuncia al legato in sostituzione di legittima e la qualificazione giuridica del legittimario rinunciante.
In particolare, la Corte è stata chiamata a stabilire se la rinuncia a tale legato determini la sua conversione in legato in conto legittima o se, al contrario, produca effetti risolutivi, facendo rientrare il bene nell’asse ereditario.
La decisione della Corte
La S.C. ribadisce che, ai sensi dell’art. 551 del c.c., il legato in sostituzione di legittima attribuisce al legittimario la seguente facoltà alternativa:
- accettare il legato, con conseguente perdita della qualità di erede e del diritto di chiedere la legittima;
- rinunciare al legato, riacquistando la qualità di legittimario, con conseguente diritto, questa volta, di agire in riduzione e ottenere la quota di riserva.
In tal modo, il rinunciante si viene a trovare nella posizione di erede pretermesso, titolare del solo diritto di chiedere la riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva.
Aggiunge la S.C. che, in tale situazione, non può neppure operare la rappresentazione in favore dei discendenti del legittimario rinunciante ex artt. 467 e ss. c.c., in quanto la rinuncia al legato risolve il lascito e fa rientrare il bene nell’asse, potendo semmai il rappresentante acquisire solo la titolarità dell’azione di riduzione che competeva al rappresentato, in caso di rinuncia alla riduzione da parte di quest’ultimo.
Conclusioni
Il principio affermato sembra abbastanza chiaro: la rinuncia al legato in sostituzione di legittima non comporta una conversione della disposizione testamentaria, ma determina l’effetto risolutivo e retroattivo del legato, con il rientro del bene nell’asse e la riqualificazione del legatario rinunciante come legittimario pretermesso, titolare del diritto di agire in riduzione.
Alcuni cenni sul legato in sostituzione di legittima
Il legato in sostituzione di legittima rappresenta lo strumento attraverso cui il testatore, pur in presenza di legittimari, decide di escluderli dalla comunione ereditaria, attribuendo loro non già una quota dell’asse (come avverrebbe in forza di legge) ma un lascito a titolo particolare, consistente in un bene determinato o in un diritto di credito.
Tale legato opera come disposizione sottoposta a condizione risolutivo-potestativa, nel senso che esso è efficace fino a quando il legittimario lo accetta; qualora, invece, vi rinunci, la disposizione si risolve e il beneficiario torna a essere un legittimario pretermesso, con la possibilità di far valere l’azione di riduzione per conseguire la propria quota riservata.
La sua funzione si colloca nel quadro dell’autonomia testamentaria, consentendo al de cuius di prevenire il frazionamento di specifici beni o di soddisfare particolari esigenze familiari o patrimoniali.
Per quanto concerne la natura giuridica della vocazione del legittimario sostitutivo, va detto che trattasi di una vocazione successiva e non simultanea: egli è dapprima chiamato solo come legatario, mentre diventa erede ex lege solo se, e nella misura in cui, ottiene vittoriosamente la riduzione.
La natura sostitutiva va individuata attraverso una vera e propria quaestio voluntatis: occorre, infatti, verificare se il testatore abbia voluto soddisfare integralmente le ragioni del legittimario, escludendone ogni ulteriore pretesa riduttiva.
Proprio per tale ragione, si ritiene che non bastino formule rituali (come “a tacitazione”, “in sostituzione di legittima”), se non accompagnate da una inequivoca manifestazione di volontà desumibile dal complessivo contenuto del testamento.
Il legato sostitutivo va pertanto tenuto distinto dal legato in conto di legittima che, al contrario, rappresenta un’anticipazione imputabile alla quota riservata.
Suggerimenti pratici per chi si accinge a redigere un testamento
Alla luce degli insegnamenti della S.C., questo è ciò che si consiglia:
- esprimere chiaramente la volontà sostitutiva;
- evitare formule ambigue;
- precisare esplicitamente che il lascito è destinato a sostituire integralmente la legittima del beneficiario;
- indicare le ragioni della scelta: pur non essendo obbligatorie, motivazioni sintetiche (esigenze familiari, volontà di evitare il frazionamento di un bene, equilibrio tra più disposizioni) possono agevolare l’interpretazione;
- valutare attentamente il valore del bene legato: se il bene attribuito non copre la quota di riserva, il legittimario potrà comunque agire in riduzione (è utile verificarne l’adeguatezza rispetto al valore complessivo del patrimonio);
- curare la coerenza complessiva del testamento: evitare contraddizioni tra la clausola sostitutiva e altre disposizioni;
- specificare se gli ulteriori beneficiari siano eredi universali o legatari;
- evitare rischi interpretativi: quando possibile, farsi assistere da un professionista per evitare che la disposizione sia riqualificata come legato in conto di legittima o come lascito semplice;
- prevedere un’alternativa in caso di rinuncia: poiché il bene oggetto del legato potrebbe rientrare nell’asse, è prudente stabilire come esso debba essere attribuito qualora il beneficiario rinunci;
- aggiornare il testamento nel tempo: variazioni del patrimonio o dei rapporti familiari possono incidere sull’equilibrio originariamente voluto dal testatore (una revisione periodica evita contenziosi successivi).
Clausola-tipo di legato in sostituzione di legittima
“Lascio a mio/a figlio/a ____________________, in sostituzione della quota di legittima a lui/lei spettante per legge, il seguente bene:
__________________________________ (descrizione precisa del bene o del diritto).
Con tale attribuzione intendo soddisfare integralmente le sue ragioni successorie, escludendolo/a da ogni partecipazione alla mia eredità e da ogni diritto di agire in riduzione contro le ulteriori disposizioni contenute nel presente testamento.
Il presente legato è disposto a titolo particolare e comporta, per l’erede beneficiario, la perdita della qualità di erede riservatario, salvo il caso in cui egli/ella rinunci al presente legato, nel qual caso potrà agire per ottenere la quota di legittima secondo le norme vigenti.”
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