Pubblicato il: 29/04/2025
Le banche possono ricorrere a sistemi informativi come i SIC (sistemi di informazioni creditizie privati) o la Centrale Rischi della Banca d’Italia per segnalare situazioni di irregolarità, ma non liberamente: esistono infatti regole stringenti che, se violate, rendono la segnalazione illegittima.
Ritardo nel pagamento: è sufficiente per finire nei registri dei cattivi pagatori?
Una rata saltata o un piccolo scoperto non bastano, da soli, a giustificare una segnalazione. La semplice morosità occasionale non consente alla banca di comunicare una “sofferenza” alla Centrale Rischi, che rappresenta la forma più grave di segnalazione.
Al riguardo, la giurisprudenza è granitica: il ritardo isolato non equivale a insolvenza (cfr. Cass. Civ. n. 3130/2021; Corte App. Milano n. 3374/2021; Trib. Salerno n. 5479/2023).
La banca è tenuta a valutare in modo approfondito la posizione economica del cliente, che potrà segnalare solo se emergono elementi oggettivi che dimostrino un’incapacità seria e persistente di far fronte ai debiti. Ciò implica un’istruttoria complessiva che tenga conto di reddito, patrimonio, esposizione totale e possibilità future. Se manca questa verifica, la segnalazione è illegittima.
A quali banche dati viene trasmessa la segnalazione?
Le informazioni negative possono confluire:
- nella Centrale Rischi Interbancaria, gestita dalla Banca d’Italia;
- nei SIC privati, come CRIF, CTC, Experian.
La legge, inoltre, impone che l’intermediario invii un avviso formale prima di qualunque segnalazione negativa, sia essa verso un SIC che verso la Centrale Rischi. Il preavviso deve:
- essere scritto, chiaro e specifico;
- essere inviato con mezzi tracciabili, come PEC o raccomandata A/R;
- essere antecedente alla segnalazione;
- contenere un termine congruo (almeno 15 giorni) per sanare l’inadempienza ed evitare l’inserimento nei registri;
- indicare specificamente l’inadempimento contestato, la volontà della banca di effettuare una segnalazione negativa, nonché le banche dati che riceveranno la comunicazione.
Cosa succede se non ricevo alcun preavviso?
Se la banca non è in grado di dimostrare l’avvenuta consegna del preavviso, la segnalazione è viziata e illegittima. È la banca a dover fornire prova del corretto invio. In mancanza, il consumatore può chiedere:
- la cancellazione immediata dei dati dalle banche dati creditizie;
- il risarcimento dei danni, se ha subito conseguenze negative (es. rigetto di un prestito).
Posso essere segnalato se sto contestando il debito?
No: se la contestazione è formale, motivata e non pretestuosa, la banca deve astenersi dal segnalare. Ciò vale in particolare nei casi di:
- addebiti illegittimi;
- interessi usurari o anatocistici;
- vizi del contratto.
È possibile essere segnalati anche per semplici ritardi?
Sì, ma solo nei SIC privati e mai senza preavviso. Generalmente si viene segnalati dopo almeno due rate consecutive non pagate, oppure in caso di gravi ritardi per obbligazioni non rateali. Si tratta di una segnalazione meno grave rispetto alla sofferenza in Centrale Rischi, ma comunque rilevante per la reputazione finanziaria.
La banca è obbligata a trasmettere informazioni corrette e aggiornate?
Sì. La banca è responsabile per la veridicità, precisione e tempestività dei dati comunicati. Se emergono errori o informazioni non aggiornate, l’intermediario ha il dovere di correggerle immediatamente, anche su semplice segnalazione del cliente. Una segnalazione errata comporta la cancellazione e, in caso di danni, l’eventuale risarcimento.
Cancellazione dalle banche dati
Chi è stato segnalato come cattivo pagatore non resta iscritto nei registri per sempre. Le segnalazioni hanno una durata prestabilita – che varia in base alla gravità e al tipo di inadempimento – e vengono rimosse automaticamente una volta decorso il termine previsto, senza che il consumatore debba presentare alcuna richiesta.
Per quanto riguarda i SIC privati, le tempistiche variano a seconda del comportamento tenuto dal debitore dopo la morosità:
- 12 mesi: se il ritardo non ha superato due rate o due mesi ed è stato successivamente sanato;
- 24 mesi: in caso di ritardi più gravi (oltre due rate o mesi), purché la posizione sia poi regolarizzata;
- 36 mesi: se l’inadempimento non viene risolto, la segnalazione resta visibile per tre anni dalla data dell’ultimo aggiornamento.
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