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Sorpassometro, sempre più diffuso per multare sorpassi e manovre pericolose: ecco come funziona e come fare ricorso

Pubblicato il: 05/08/2025

Sempre più diffuso sulle strade più pericolose, il “sorpassometro” è diventato l’incubo di molti automobilisti. Esso, infatti, non rileva la velocità come un normale autovelox, bensì i sorpassi pericolosi in tratti ove è vietato superare.
Il sistema impiega sensori presenti nel manto stradale e telecamere intelligenti, registrando ogni infrazione e trasmettendo automaticamente il verbale alle autorità. Tuttavia, nonostante l’elevata tecnologia e la notevole precisione, le sanzioni elevate tramite questo strumento sono comunque contestabili.

Cosa fa il sorpassometro e perché è diverso dagli autovelox
Come anticipato, a differenza dei classici autovelox, il “sorpassometro” non rileva la velocità del veicolo, ma ne analizza i movimenti, in particolare accertando il superamento della linea continua, ovvero il sorpasso non consentito. I modelli più recenti, come il tipo SV3 approvato a fine 2024, combinano una tecnologia avanzata con un’analisi in tempo reale delle riprese realizzate.

Il funzionamento si basa su tre elementi:

  • sensori nel manto stradale, che rilevano “l’invasione” della corsia opposta;
  • telecamere ad alta definizione, installate ad una certa altezza al fine di garantire maggiore visibilità, anche in condizioni meteo avverse;
  • sistema di elaborazione, che registra brevi filmati (circa 15 secondi) in caso di infrazione, ove è riprodotta l’intera azione dell’automobilista.

I dati vengono poi inviati, in tempo reale, al comando della Polizia Locale, dove un operatore verifica le immagini e convalida il verbale. Non è previsto l’alt immediato del conducente: ricordiamo, infatti, che – ai sensi dell’art. 201 del Codice della strada – è permessa la c.d. “contestazione differita”, che si verifica allorquando la violazione non possa essere immediatamente contestata.

Le sanzioni previste
Tra le violazioni più gravi, il Codice della Strada comprende proprio il sorpasso vietato. A tal proposito, rileva quanto previsto dall’art. 148 del Codice della strada, ossia sanzioni da 167 a 665 euro con decurtazione di 10 punti, oppure sanzione aggravata da 327 a 1.308 euro in caso di manovra pericolosa in curve, dossi o incroci oppure, se si è neopatentati, sospensione della patente da 1 a 3 mesi in caso di recidiva entro due anni e, infine, aumento di un terzo della sanzione se l’infrazione avviene tra le 22:00 e le 7:00.
In casi meno gravi, come il semplice attraversamento della linea continua senza effettivo sorpasso, la sanzione è ridotta e vengono sottratti 2 punti.

Ricorso possibile
Le sanzioni emesse avvalendosi del sorpassometro sono soggette a impugnazione, entro 60 giorni, davanti al Prefetto o entro 30 giorni al Giudice di Pace. Oltre ai classici vizi formali (notifica tardiva, errori nei dati), il ricorrente può fondare un’eventuale contestazione su due aspetti centrali:

  • segnaletica assente o illeggibile: la presenza del dispositivo deve essere preannunciata da un cartello ben visibile. In caso contrario, la sanzione è annullabile;
  • omologazione mancante: la legge distingue tra “approvazione” (autorizzazione ministeriale generica) e “omologazione” (certificazione tecnica che attesta la piena conformità). Mentre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, spesso, considera equivalenti i due concetti, la Cassazione è stata chiara: senza omologazione, la sanzione può essere annullata. Per un maggior approfondimento della questione, si consiglia la lettura del seguente articolo.

Dove vengono installati e su quali basi?
I sorpassometri non possono essere collocati ovunque: serve un’autorizzazione formale da parte del Prefetto, che deve tenere conto di dati concreti riguardanti l’elevato tasso di incidentalità del tratto stradale interessato. La collocazione avviene, infatti, in tratti particolarmente pericolosi, come curve cieche, rettilinei con scarsa visibilità, zone dove la segnaletica da sola non basta a prevenire condotte rischiose. Tra l’altro, in un’ottica di trasparenza, i decreti del Prefetto che autorizzano l’installazione di tali dispositivi sono pubblici, in modo che ogni cittadino possa consultarli.

Cosa dice la normativa tecnica
L’utilizzo di questi dispositivi è regolato da specifici decreti ministeriali. Il primo intervento risale al 2008, con un aggiornamento nel 2011 (modello SV2) e, poi, nel dicembre 2024 con il Decreto n. 603, che ha approvato i sorpassometri SV3, estendendone l’utilizzo anche a strade con limite di velocità fino a 90 km/h.


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