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Spese casa disabitata, ecco le tasse e le spese condominiali che dovrai pagare comunque: la lista e possibili esenzioni

Pubblicato il: 09/03/2025

I proprietari di immobili sono soggetti ad una serie di spese e costi derivanti dalla gestione e dal possesso degli stessi. Tali oneri gravano sui proprietari anche qualora l’immobile sia inutilizzato. Anche se un appartamento resta vuoto, infatti, il proprietario continua ad avere una serie di obblighi economici, sia nei confronti del condominio, sia verso lo Stato e gli enti locali.
Dalle spese condominiali alla tassazione sulle seconde case, passando per i costi di gestione e le eventuali agevolazioni, è fondamentale conoscere gli oneri da sostenere per evitare spiacevoli sorprese.

Spese condominiali
Le spese condominiali rappresentano l’insieme dei costi necessari per garantire la manutenzione e il funzionamento delle parti comuni dell’edificio. Tra questi figurano:

  • la pulizia e la cura di ambienti condivisi, come ingressi, scale, cortili e giardini;
  • il consumo di energia elettrica per l’illuminazione delle zone comuni;
  • la manutenzione ordinaria e il funzionamento dell’ascensore;
  • il riscaldamento centralizzato, qualora presente nell’edificio;
  • l’eventuale servizio di portineria;
  • il compenso dell’amministratore di condominio.
Indipendentemente dall’uso effettivo delle aree comuni, ogni proprietario è tenuto a contribuire ai costi condominiali in base ai millesimi di proprietà. La normativa vigente vieta espressamente ai condomini di rinunciare ai propri diritti sulle parti comuni per sottrarsi agli oneri economici e tale principio non può essere derogato nemmeno dal regolamento condominiale. Anche nel caso di distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, il proprietario non è esonerato completamente dalle spese.

L’obbligo di partecipazione alle spese condominiali
L’art. 1123 del c.c. stabilisce che i costi relativi alla gestione e alla conservazione delle parti comuni debbano essere ripartiti tra i condomini in proporzione al valore delle rispettive proprietà, salvo accordi differenti. Di conseguenza, anche chi possiede un appartamento inutilizzato è comunque obbligato a contribuire secondo i millesimi assegnati all’unità immobiliare. Questo principio è indipendente dall’occupazione effettiva dell’immobile: il solo fatto di essere proprietari determina l’obbligo di pagamento.
Tuttavia, il secondo comma dello stesso articolo introduce un criterio di ripartizione diverso per le spese relative a beni e servizi che non sono utilizzati in modo uniforme da tutti i condomini. In questi casi, i costi vengono suddivisi in base alla possibilità di utilizzo anziché all’uso effettivo. È importante sottolineare che la normativa non considera il consumo reale, ma quello potenziale, influenzando quindi la quota da versare per determinati servizi condominiali.

Il caso del riscaldamento centralizzato
Se l’immobile fa parte di un condominio dotato di riscaldamento centralizzato, il pagamento delle relative spese dipende dal sistema di contabilizzazione del calore adottato. Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 28282/2019), qualora l’impianto sia dotato di contabilizzatori individuali, i costi del riscaldamento devono essere calcolati in base ai consumi effettivi. In tal caso, una suddivisione delle spese basata sui millesimi di proprietà sarebbe illegittima.
Di conseguenza, se l’appartamento non viene riscaldato, il proprietario può essere esonerato dalla quota relativa al consumo, ma resta comunque obbligato a contribuire ai costi fissi di manutenzione dell’impianto.

Possibili esenzioni approvate dall’assemblea condominiale
Le regole di ripartizione delle spese condominiali stabilite dall’art. 1123 del c.c. possono essere modificate tramite accordo tra i condomini. Tuttavia, affinché ciò avvenga, è necessario che la deroga sia inserita in un regolamento contrattuale o approvata all’unanimità dall’assemblea condominiale.
In presenza di tale delibera, i proprietari di appartamenti non abitati potrebbero ottenere una riduzione degli oneri condominiali o, in alcuni casi, un’esenzione totale. Tuttavia, per beneficiare di questa possibilità, è fondamentale che tutti i condomini siano d’accordo, poiché la normativa non consente deroghe unilaterali.

Altri costi legati alla proprietà di un immobile non abitato
Oltre alle spese condominiali, chi possiede una seconda casa o un appartamento inutilizzato deve considerare ulteriori costi, tra cui:

  • utenze domestiche: anche in assenza di residenti, possono esserci costi fissi legati a forniture di gas, luce e acqua. Alcuni fornitori permettono di sospendere temporaneamente i servizi per contenere le spese;
  • tassa sui rifiuti (TARI): nella maggior parte dei comuni, il tributo è dovuto anche per le abitazioni non occupate, sebbene alcune amministrazioni prevedano agevolazioni o esenzioni per tali casi. È consigliabile informarsi presso il proprio Comune per verificare eventuali riduzioni;
  • Imposta Municipale Unica (IMU): le seconde case sono soggette al pagamento dell’IMU, a prescindere dall’effettiva occupazione. L’importo dipende dal valore catastale dell’immobile e dall’aliquota stabilita dal Comune di riferimento;
  • polizza assicurativa: stipulare un’assicurazione sull’immobile è una scelta prudente per tutelarsi da eventuali danni o responsabilità civili, soprattutto in caso di mancata sorveglianza dell’appartamento.
In definitiva, il possesso di un immobile, anche se inutilizzato, comporta una serie di oneri economici che il proprietario non può evitare. Dalle spese condominiali alla tassazione locale, passando per i costi fissi delle utenze e l’eventuale polizza assicurativa, è essenziale essere consapevoli degli obblighi derivanti dalla proprietà per una gestione finanziaria adeguata. Sebbene in alcuni casi sia possibile ottenere agevolazioni o esenzioni, queste dipendono da specifiche delibere condominiali o comunali. Pertanto, una conoscenza approfondita delle normative vigenti e un’attenta pianificazione economica risultano fondamentali per evitare spiacevoli sorprese e ottimizzare le spese legate alla proprietà immobiliare.

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