Pubblicato il: 05/05/2025
Tuttavia, la normativa prevede delle riduzioni obbligatorie della TARI in presenza di specifiche situazioni di disservizio. In particolare, i commi 656 e 657 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 stabiliscono:
- comma 656: la TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione, riconosciuta dall'autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente;
- comma 657: nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa, da determinare anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
La Corte di Cassazione ha affrontato la questione delle riduzioni della TARI in diverse pronunce, tra cui:
- sentenza n. 19767/2020: la Corte ha riconosciuto il diritto alla riduzione della TARI per un'impresa che aveva subito disservizi nella raccolta dei rifiuti, stabilendo che la tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salvo l'autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità. Tuttavia, ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa sia dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall'ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente;
- ordinanza n. 2374/2023: la Corte ha precisato che la riduzione della TARI è dovuta per il fatto obiettivo che il servizio istituito non venga, poi, erogato secondo le prescritte modalità. In presenza di un disservizio apprezzabilmente protratto nel tempo, la legge attribuisce all'utente la facoltà di provvedere a proprie spese, con diritto allo sgravio parziale su domanda documentata, fermo restando il diritto alla riduzione;
- sentenza n. 9916/2023: la Corte ha ribadito che il diritto alla riduzione presuppone l'accertamento specifico della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione.
È importante sottolineare che la riduzione non è automatica: spetta al contribuente dimostrare l'effettiva sussistenza dei presupposti previsti dalla legge. Inoltre, la riduzione non costituisce un risarcimento del danno subito, ma è finalizzata a ripristinare un equilibrio leso dallo sbilanciamento tra l’importo pagato dal cittadino a fronte di un servizio non erogato (o non correttamente erogato) dalla Pubblica Amministrazione.
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