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Trascrizione dell’accettazione tacita di eredità: necessario un titolo idoneo ai sensi dell’art. 2648, comma 3, c.c.

Pubblicato il: 27/10/2025

In ambito successorio, la trascrizione dell’accettazione dell’eredità assume rilievo decisivo ai fini della tutela dei terzi e della certezza delle situazioni giuridiche immobiliari, in quanto consente di rendere opponibile ai terzi l’acquisto dei beni ereditari da parte del chiamato che abbia accettato, espressamente o tacitamente, l’eredità.

La questione oggetto della decisione in esame concerne la possibilità di trascrivere un’accettazione tacita di eredità sulla base del solo atto di citazione contenente la domanda di petizione ereditaria, e quindi la necessità di verificare quali siano i titoli idonei alla trascrizione ai sensi dell’art. 2648, comma 3, c.c.

La controversia trae origine dalla successione di Tizione, il cui figlio naturale Tizietto, dopo aver ottenuto il riconoscimento giudiziale della filiazione, aveva trascritto l’accettazione tacita dell’eredità paterna in relazione a beni immobili intestati ai discendenti del testatore.
I fratelli Primo e Secondo, eredi di altri rami familiari, impugnavano tale trascrizione sostenendone l’illegittimità, poiché eseguita sulla base di un titolo inidoneo (la citazione nel giudizio di petizione ereditaria).
La Corte d’appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittima la trascrizione, ma la Corte di cassazione, con la sentenza in esame, ha accolto il ricorso incidentale dei fratelli Primo e Secondo, affermando che la domanda di petizione ereditaria non costituisce titolo idoneo per la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità.

In particolare, la Suprema Corte, richiamando l’art. 2648 c.c., ha chiarito che:

  • la trascrizione dell’accettazione dell’eredità è consentita solo in presenza di un titolo conforme alle forme prescritte per la pubblicità immobiliare, ovvero sentenza, atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
  • la proposizione di una domanda giudiziale, sebbene integri accettazione tacita dell’eredità (è questo proprio il caso della petizione ereditaria) non costituisce di per sé titolo idoneo per la trascrizione, in quanto non rientra tra quelli previsti dall’art. 2657 del c.c.;
  • di conseguenza, anche laddove per mezzo di un atto giudiziale il chiamato manifesti l’intenzione di accettare l’eredità, esso non è sufficiente ai fini della pubblicità immobiliare, occorrendo un atto formalmente idoneo o una sentenza che accerti l’avvenuta accettazione.

La Corte ha così riaffermato il carattere tassativo dei titoli trascrivibili e la netta distinzione tra il momento dell’acquisto dell’eredità (che può avvenire anche tacitamente) e la pubblicità immobiliare di tale acquisto, che richiede invece un titolo formale.

In conclusione la S.C. ribadisce un principio tecnico di grande rilievo pratico: la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità non può essere effettuata sulla base della semplice domanda giudiziale, pur se essa comporti accettazione ex art. 476 del c.c..
Ai fini della validità della trascrizione, è necessario che l’atto da cui risulti l’accettazione tacita sia formalmente idoneo secondo i requisiti dell’art. 2657 del c.c., e cioè che si tratti di una sentenza, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata.

La decisione contribuisce così a chiarire la linea di confine tra l’efficacia sostanziale dell’accettazione tacita e i presupposti formali richiesti per la sua pubblicità immobiliare, in coerenza con la funzione tipica della trascrizione quale mezzo di opponibilità ai terzi.


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