Pubblicato il: 05/04/2025
Anna ha così pensato: "Sicura di volerlo lasciare proprio adesso?".
Magari, con qualche milione in più sul conto, anche lui sarebbe diventato un marito migliore.
Anna, quindi, avanza una richiesta: pretende la metà della somma, sostenendo che, essendo sposati in regime di comunione dei beni, la vincita deve rientrare nel patrimonio comune. Il marito invece, ritiene che la pretesa sia infondata: il biglietto è stato acquistato con denaro personale, frutto del suo lavoro, e non si tratterebbe comunque di un acquisto, bensì di una somma ricevuta per mera fortuna.
Chi fra i due ha ragione?
La risposta si trova nel codice civile, che disciplina il regime patrimoniale della comunione legale.
Nella specie, l'art. 179 c.c. elenca i beni esclusi dalla comunione, ma tra questi non figurano le vincite al gioco o alle scommesse. Ne consegue che, in base al dettato della norma, la vincita ottenuta mediante un biglietto acquistato durante il matrimonio rientra nella comunione.
Tale interpretazione è confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che le vincite derivanti da lotterie o giochi nazionali (come Superenalotto, Gratta e Vinci, ecc.) costituiscono beni comuni, anche qualora la giocata sia stata effettuata utilizzando denaro personale di uno solo dei coniugi.
Questa impostazione comporta alcune rilevanti conseguenze pratiche:
- divisione obbligatoria della vincita: il coniuge vincitore è tenuto a dividere l'importo al 50% con l'altro. In caso contrario, qualora spenda l'intera somma per sé, l'altro coniuge ha diritto a ottenere la cosiddetta ricostituzione della comunione, ovvero la restituzione della metà del valore speso unilateralmente;
- beni acquistati con la vincita: qualora i coniugi decidano congiuntamente di utilizzare la vincita per acquistare un bene, quest'ultimo rientra nella comunione legale e sarà di proprietà comune in parti uguali.
Cosa accade, invece, se la vincita avviene dopo il divorzio?
In questi casi, la somma non rientra più nella comunione, ma può comunque avere riflessi sul profilo economico dei rapporti tra ex coniugi.
Se a vincere è il coniuge obbligato al mantenimento, l'altro potrà chiedere una revisione dell'importo dell'assegno, invocando il miglioramento della situazione economica: "ai fini della quantificazione del diritto all'assegno divorzile, non è precluso al giudice di considerare i miglioramenti economici del coniuge obbligato, pur non costituenti naturale e prevedibile sviluppo dell'attività svolta durante la convivenza, qualora essi vengano in esame non per individuare il tenore di vita dei coniugi cui ragguagliare l'assegno, ma per valutare se le condizioni patrimoniali dell'obbligo consentano di corrispondere all'assegno divorzile, determinato pur sempre in relazione al tenore di vita dai coniugi goduto durante il matrimonio” (Cass., n. 3914/2012).
Se a vincere è il coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, l'ex coniuge potrà domandare la revoca o la riduzione del mantenimento, in considerazione dell'indipendenza economica acquisita.
Occorre, tuttavia, anche precisare che, su questo punto, la giurisprudenza non è univoca: in alcune pronunce la Cassazione ha ritenuto che anche le vincite occasionali debbano essere valutate per determinare la capacità contributiva; in altre, ha adottato una posizione più restrittiva, considerando questo tipo di entrate come eventi eccezionali e non duraturi. Sul punto, infatti, si è maturato l'indirizzo secondo cui, nella determinazione dell'importo dell'assegno divorzile, occorre tener conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chieda l'assegno, "qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio, mentre non possono essere valutati i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del matrimonio e aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali e imprevedibili" (Cass. n. 20204/2007).
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